ENNESIMA SANATORIA PER CHI ESERCITA “ABUSIVAMENTE” LA PROFESSIONE SANITARIA, E’ UNA VERGOGNA
ATTENZIONE!!!!! IL GOVERNO SI APPRESTA AD APPROVARE UN EMENDAMENTO ALLA MANOVRA DI BILANCIO CHE SANEREBBE TUTTI COLORO DA DA DIVERSI ANNI ESERCITANO UNA PROFESSIONE SANITARIA SENZA EVERNE TITOLO.
PUBBLICHIAMO COPIA DELL’EMENDAMENTO:
1.6003
I RELATORI
Dopo il comma 283, sono inseriti i seguenti:
«283-bis. All’articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1º febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che tale iscrizione non produce alcuna equiparazione ai titoli per i quali è prevista l’iscrizione ai relativi albi professionali”.
283-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, come introdotto dal comma 283-bis della presente legge. L’iscrizione negli elenchi speciali per il personale dipendente non comporta un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.
283-quater. In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n. 43.
283-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato».