Contratto dirigenza. Le cose da fare per le professioni sanitarie
fonte quotidianosanita
Gentile Direttore,
con riferimento alla firma del contrattp della Dirigenza Sanitaria del 19 dicembre 2019, l’Associazione Nazionale Dirigenti Professioni Sanitarie (Associazione sindacale affiliata COSMED) esprime la propria soddisfazione per gli importanti risultati raggiunti, in particolare l’unificazione dei fondi, l’aumento economico, la progressione economica alle scadenze 5-15-20 anni, maggiori voci stipendiali su pensione e liquidazione, il superamento delle “perimetrazioni” dei precedenti CCNL 2004 e 2008, etc.).
Parallelamente vengono evidenziate alcune criticità riguardanti la Dirigenza delle Professioni Sanitarie, in particolare:
– l’assenza di specifici indirizzi per l’affidamento e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa;
– il mancato riconoscimento di specifiche indennità che, di contro, caratterizzano le altre professioni sanitarie (esclusività e specificità medica per medici e veterinari, esclusività per le altre professioni sanitarie, nulla per la dirigenza delle professioni sanitarie).
L’auspicio è quello di un rapido inizio della contrattazione del Ccnl 2019 – 2021, con una risposta favorevole alle istanze rimaste “in sospeso”, già segnalate da Androposan ben segnalate nelle dichiarazioni congiunte riportate in calce al contratto firmato:
1. la Dichiarazione congiunta n. 6 – Con riferimento all’art. 20, comma 1, (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa – Criteri e procedure), le parti auspicano che ci sia un intervento legislativo di definizione delle procedure e dei requisiti di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 251 del 10/8/2000.
Si ricorda l’Atto di indirizzo all’Aran del 26 ottobre 2017 che, relativamente al rinnovo del Ccnl, oltre a precisi riferimenti al contesto generale e alle due linee prioritarie di intervento, pesantemente coinvolgenti e riguardanti la Dirigenza delle Professioni Sanitarie, dava proprio questo incarico alle parti negoziali, in particolare “… omissis … Il CCNL dovrà, altresì, definire l’opportuna collocazione del personale con qualifica dirigenziale delle professioni sanitarie, ai sensi della Legge n. 251/2000 nei limiti di cui all’art. 40 comma 1 del D.lgs n.165/2001” (probabilmente è “sfuggito!”).
2. la Dichiarazione congiunta n. 7 – Con riferimento all’art. 89 (Indennità di esclusività), le parti auspicano che si concluda il percorso normativo atto a garantire la possibilità di opzione tra rapporto esclusivo o non esclusivo per la dirigenza delle professioni sanitarie di cui all’art.6 della Legge 251