Coronavirus. Pronto decreto per potenziamento della sanità. Nella bozza incremento del fondo sanitario 2020 di 1,150 miliardi. Ecco tutte le misure per l’emergenza sul tavolo del Governo
Più soldi per gli straordinari di medici e operatori sanitari, incremento del 50% dei letti in terapia intensiva e del 100% di quelli dei reparti di pneumologia. Possibilità di accordi fuori tetto con il privato e requisizione di alberghi e altre strutture per ospedali d’emergenza. Potenziamento produzione dispositivi medici e mascherine. Trattenimento in servizio degli operatori prossimi alla pensione e cancellazione dell’esame di Stato per i neo laureati in medicina con la laurea che diventa abilitante all’esercizio della professione. Tutte le misure per la sanità nella bozza del decreto Coronavirus
Il Fondo sanitario nazionale viene incrementato 1,150 miliardi per il 2020. Più risorse per gli straordinari con un fondo ad hoc di 150 mln per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario. Regioni e Aziende sanitarie potranno acquistare ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga ai limiti vigenti, ricorrendo anche a strutture private, accreditate e non, pur di raggiungere l’obiettivo di incrementare del 50% i posti letto in terapia intensiva e del 100% in pneumologia.
Sempre per l’anno in corso vengono stanziati 50 milioni per la produzione e fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale. Questi dovranno essere forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari. Il Capo del Dipartimento della protezione civile potrà disporre la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Allo stesso modo, il Prefetto potrà provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.
Previsto inoltre un potenziamento del personale sanitario militare e dell’Istituto superiore di sanità. Viene consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero. E, come già avviene per il personale sanitario, anche a chi lavora alla produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell’ipotesi in cui queste persone abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.
E infine tra le molte misure messe in campo anche l’abolizione dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale dei medici con la laurea in medicina che diventa abilitante.
Queste le misure principali per la sanità previste nella bozza di decreto, composta da ben 113 articoli, che dovrebbe essere esaminato oggi dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, per dimensioni e stanziamenti, sembra configurarsi a tutti gli effetti come una manovra-bis.
Di seguito una sintesi degli articoli riguardanti la sanità nella bozza di decreto pronta per l’esame del Governo.
Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati nel limite dell’importo pari a 150 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente 2020.
Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute
Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato. Per questo viene autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l’anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l’anno 2023.
Potenziamento delle reti di assistenza territoriale e incremento posti letto e terapie intensive
Le Regioni e le aziende sanitarie potranno stipulare contratti per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 richieda l’attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b);
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate (incremento del 50% posti letto in terapia intensiva e del 100% in pneumologia), mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.
Contratti straordinari con le strutture private
Qualora non si riesca a raggiungere questi obiettivi le Regioni e aziende sanitarie sono autorizzate a stipulare contratti anche con strutture private non accreditate. Le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle Regioni o delle aziende sanitarie, dovranno mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature. Questi contratti saranno efficaci fino al termine dello stato di emergenza.
Per l’acquisto di queste ulteriori prestazioni sanitarie viene autorizzata la spesa complessiva di 240.000.000 euro per l’anno 2020, mentre per l’acquisto di prestazioni da strutture private, accreditate e non, di 100.000.000 euro per l’anno 2020. Queste spese andranno a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il 2020.
Disciplina delle aree sanitarie temporanee
Le regioni potranno attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza. I requisiti di accreditamento non si applicheranno alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza Covid-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. I dispositivi di protezione individuale saranno forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari. Per questo viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e di beni immobili
Fino al termine dello stato di emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile potrà disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
La requisizione in uso potrà protrarsi fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza.
Il Prefetto potrà provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, e delle relative procedure indennitarie.
Infine, solo qualora, una volta dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio, proprio per far fronte alle esigenze di accoglienza degli stessi, si consente al Prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Il parere del Dipartimento di prevenzione è necessario al fine delle verifiche della idoneità di requisiti minimi strutturali.
Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
Vengono rinforzati temporaneamente e in via eccezionale i servizi sanitari delle Forze armate, attraverso il potenziamento delle risorse umane e strumentali. In particolare, viene stata stimata la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l’arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di Tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la ripartizione in categorie per il personale militare prevista dal Codice dell’ordinamento militare.
Gli oneri previsti sono di euro 13.749.052 per l’anno 2020 e a euro 5.661.374 per l’anno 2021.
Assunzione urgente di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari
La disposizione è volta ad autorizzare il Ministero della difesa, per la durata dell’emergenza e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.
Per queste finalità viene autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Potenziamento delle strutture della Sanità militare
Viene autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Per l’anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.
Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità
L’Iss viene autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, in deroga al piano triennale di attività, 30 unità di personale così suddivise:
– 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
– 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
– 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.
La spesa prevista è pari a euro 1.283.000 per l’anno 2020 e a euro 1.540.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022
Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
Fino al perdurare dello stato di emergenza, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, si potranno trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
Per la durata dell’emergenza epidemiologica viene consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati dovranno presentare un’istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle regioni, che potranno procedere al reclutamento temporaneo di questi professionisti.
Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
A chi lavora alla produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell’ipotesi in cui queste persone abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.
Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche
Fino al termine dello stato di emergenza viene consentita la produzione di mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme. In coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari.
Le aziende produttrici dovranno inviare all’Istituto superiore di sanità autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa. L’istituto superiore di sanità, nel termine di 2 giorni dalla ricezione, si dovrà pronunciare circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti.
Mascherine chirurgiche come DPI fino alal fine dell’emergenza
Per contenere il diffondersi del virus Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
Incremento del fondo sanitraio 2020
Viene previsto un incremento di 1,150 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale 2020 e, sempre per il 2020, di 1,5 miliardi per il Fondo per le emergenze nazionali.
La laurea in medicina diventa abilitante all’esercizio della professione
Il decreto prevede anche che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Abolito quindi il vecchio esame di stato