Coronavirus. Ok dal Governo all’emendamento che limita responsabilità professionale penale e civile per operatori e Asl
L’emendamento a prima firma Marcucci (Pd) ha ricevuto il parere favorevole del Governo. Per l’approvazione si aspetta il voto in Commissione Bilancio nei prossimi giorni. Il testo limita la punibilità penale per gli operatori sanitari ai soli casi di colpa grave. Inoltre, le strutture sanitarie, socio sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative non rispondono civilmente se non per alcune fattispecie. L’EMENDAMENTO
Verso l’approvazione l’emendamento al Decreto Cura Italia, a prima firma Andrea Marcucci (Pd), con il quale si limita la responsabilità professionale – sia dal punto di vista penale che civile – per operatori sanitari e Aziende del Ssn, in questo contesto di emergenza legato all’epidemia di covid-19.
Più in particolare, l’emendamento depositato alla Commissione Bilancio del Senato, sotto il profilo penale spiega che la colpa si considera grave unicamente “laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere”.
Inoltre, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile:
– a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
– a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;
– a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.
Sempre sotto il profilo civilistico, si spiega come ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave vadano anche considerati “la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore”.
L’approvazione è attesa nei prossimi giorni in Commissione.