“Indennità di rischio biologico” per tutto il personale sanitario
Gentile Direttore,
c’è una spada di Damocle che pende sulla testa degli infermieri, non bastasse il numero di morti e contagi che la professione ha offerto alla causa coronavirus. Questa spada è l’art. 23, comma 2 del Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, noto come “Riforma Madia” dal nome dell’ex ministro della Funzione Pubblica.
Questo comma, i cui effetti sono tutt’ora vigenti, prevede che “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, …, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.” In sostanza questo comma ci dice che l’ammontare delle risorse economiche per pagare tutta la parte accessoria dello stipendio del personale del comparto sanità (indennità, straordinario, produttività, fasce economiche, …) non può superare il valore del 2016.
Da sempre abbiamo avversato questo comma dell’art. 23 perché toglieva risorse ai fondi contrattuali, per esempio, impedendo l’integrazione degli stessi con il valore della RIA (retribuzione individuale di anzianità) di chi cessava dal lavoro. Inoltre impedisce di incrementare i fondi anche con risorse regioni, le cd. Risorse aggiuntive regionali (RAR).
Alcune regioni, come ad esempio la Toscana, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia possono utilizzare risorse regionali perché già nel 2016 erogavano queste RAR. Abbiamo infatti letto alcune comunicazioni regionali (Toscana) che prevedono un premio economico per i lavoratori impegnati nella lotta contro il coronavirus. E per i lavoratori delle altre regioni? Nulla è previsto perché il vincolo non lo permette.
Non solo. Il recente Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 all’art. 1, stanzia ulteriori risorse in deroga all’art. 23 comma 2 del dlgs 75/2017 ma le vincola “alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario” incrementando le risorse del fondo “condizioni di lavoro e incarichi” (art. 80 CCNL 21 maggio 2018).
Tuttavia ciò non è sufficiente a pagare le voci stipendiali degli infermieri e degli OSS. Infatti con l’aumento del numero dei posti di malattie infettive e di terapia intensiva è aumentato anche il personale che ivi vi lavora e ha diritto a percepire le relative indennità previste dall’art. 86 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018. Pare ovvio che, se il fondo non viene integrato delle necessarie risorse, i soldi per pagarle non ci sono.
Inoltre si pone un nuovo problema che, ovviamente, il contratto, in quanto disciplina la normalità del rapporto di lavoro in una condizione di normalità dei servizi programmati, non poteva prevedere: la creazione di terapie intensive a totale valenza infettiva e la creazione di nuovi reparti/servizi COVID o addirittura di interi ospedali a valenza COVID. Nel primo caso si pone il problema di poter sommare le due indennità (terapia intensiva e malattie infettive), nel secondo caso di estenderla a tutti i reparti COVID e ai servizi principalmente interessati dalla gestione del contagio come i Pronto Soccorso e il servizio di Emergenza e Urgenza. Appare altresì chiaro, a parere nostro, che non sia estendibile temporaneamente l’indennità di malattie infettive con l’attuale normativa contrattuale.
È quindi quanto mai necessario risolvere la questione per via normativa ed istituire una “indennità di rischio biologico” come già avvenuto in passato per l’indennità di rischio radiologico. Tale indennità dovrà avere una durata anche ben oltre la vigenza legale dell’epidemia perché la sua valenza è sanitaria e, come ben sappiamo, il problema del contagio è il pane quotidiano di chi assiste i pazienti.
Se tali provvedimenti non saranno presi, agli “eroi” toccherà oltre al danno la beffa di non vedersi riconoscere le indennità di rischio dovute.
Dr. Andrea Bottega
Segretario Nazionale Nursind