Aggressioni operatori sanitari e socio-sanitari. Al via esame della legge in Aula alla Camera. Reclusione fino a 16 anni, sanzioni fino a 5.000 euro e procedibilità d’ufficio. Ecco le novità
Le aziende sanitarie potranno costituirsi parte civile nei processi di aggressione. Previsti protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi, e l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Queste alcune delle misure previste dal disegno di legge che approda oggi in Aula in seconda lettura, dopo esser stato ampiamente modificato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali.
Reclusione fino a 16 anni in caso di lesioni gravissime, sanzioni fino a 5.000 euro per condotte violente nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. E ancora, procedibilità d’ufficio e obbligo per le aziende sanitarie di costituirsi parte civile nei processi di aggressione. Previsti protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi, e l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
È quanto previsto dal provvedimento, composto da 11 articoli, recante disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Il testo, già approvato dal Senato il 25 settembre 2019, è stato ampiamente modificato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali nel corso dell’esame in sede referente, ed approda oggi all’Aula della Camera per l’esame in seconda lettura.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento richiamando, per la definizione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie quanto previsto dalla legge Lorenzin (legge 3/2018).
L’articolo 2 prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Più in particolare, l’istituzione dell’Osservatorio, la definizione della durata e della composizione, nonché delle modalità con le quali l’organismo riferisce sugli esiti della propria attività, di regola annualmente, ai Dicasteri interessati, sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La composizione dell’organismo deve comprendere la presenza di: rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; delle regioni; un rappresentante dell’Agenas; rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della Difesa, della Giustizia e del Lavoro; degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell’Inail.
All’Osservatorio vengono attribuiti i seguenti compiti:
– monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro. Questi dati sono acquisiti con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità – istituito, presso l’Agenas, ai sensi della legge Gelli – e degli ordini professionali. In particolare, si prevede che l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta tramite l’Agenas al nuovo Osservatorio i dati in materia acquisiti dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
– monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Ministro della salute dovrà trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attività svolta dal nuovo Osservatorio.
L’articolo 3 rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
L’articolo 4 interviene sull’art. 583-quater del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime – se commesse ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive – sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni (in luogo rispettivamente della reclusione da 3 a 7 anni e della reclusione da 6 a 12 anni se le lesioni gravi o gravissime sono commesse nei confronti di persone diverse da pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive).
La novità consiste nell’applicare le stesse pene aggravate quando le lesioni gravi o gravissime siano procurate in danno di:
– personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa di esse
– incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso.
L’articolo 5 inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l’avere agito – nei delitti commessi con violenza e minaccia – in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. Questa nuova ipotesi via aggiunta all’elenco delle circostanze aggravanti comuni previsto dall’art. 61 del codice penale, al numero 11-octies). La nuova aggravante del n. 11-octies – che presuppone in ogni caso un delitto commesso con violenza o minaccia – espressamente si applica agli operatori socio sanitari a prescindere dalla natura pubblica o privata della struttura presso la quale operano.
L’articolo 6 prevede che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano procedibili d’ufficio quando ricorre l’aggravante che consiste nell’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
L’articolo 7 prevede l’obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. L’obbligo così introdotto non è corredato di sanzione per le ipotesi di mancata costituzione in giudizio.
L’articolo 8 prevede che al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza le strutture presso cui opera il personale prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.
L’articolo 9 istituisce la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebrerà annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’Università della ricerca.
L’articolo 10 prevede – salvo che il fatto costituisca reato – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti:
– di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria
– di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private.
Infine, l’articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA