Federazione Tsrm-Pstrp. In Gazzetta il decreto su composizione Commissioni di Albo
Il provvedimento chiude l’iter della Legge Lorenzin sulla tematica. Le commissioni di albo di cui sono costituite da nove componenti. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cento iscritti e frazione di almeno cinquanta iscritti al rispettivo albo; nel caso in cui gli iscritti al rispettivo albo siano meno di cento il presidente della commissione di albo territoriale dispone comunque di un voto. IL DECRETO
Sbarca in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro della Salute sulla composizione delle Commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
I presidenti delle commissioni di albo territoriali eleggono, rispettivamente, ognuno per la propria professione, all’interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione le seguenti commissioni di albo:
a) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica;
b) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
c) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
d) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
e) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
f) commissione di albo della professione sanitaria di dietista;
g) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
h) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
i) commissione di albo della professione sanitaria di igienista dentale;
l) commissione di albo della professione sanitaria di fisioterapista;
m) commissione di albo della professione sanitaria di logopedista;
n) commissione di albo della professione sanitaria di podologo;
o) commissione di albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
p) commissione di albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
q) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
r) commissione di albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
s) commissione di albo della professione sanitaria di educatore professionale;
t) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
u) commissione di albo della professione sanitaria di assistente sanitario.
Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cento iscritti e frazione di almeno cinquanta iscritti al rispettivo albo; nel caso in cui gli iscritti al rispettivo albo siano meno di cento il presidente della commissione di albo territoriale dispone comunque di un voto.
Le commissioni di albo sono costituite da nove componenti. I componenti delle commissioni di albo sono eletti con le procedure e le modalità individuate nel decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018. Qualora le commissioni di albo non vengano costituite spettano al Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione sanitaria interessata.