Elezioni Ordini. La Fnomceo scrive a Speranza: “No a modalità telematica. In caso di sospensione procedimenti causa Covid, si proroghi durata degli organi per il 2021-2024”
L’emergenza Covid sta determinado difficoltà anche per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini dei Medici il cui termine previsto per legge è il 31 dicembre 2020. La possibilità di votazioni in modalità telematica, riconosciuta anche dal Decreto Ristori bis, non viene ritenuta un’ipotesi percorribile dalla Federazione visto che le procedure operative esaminate “non offrono sufficienti garanzie giuridiche ed operative per la tutela dell’esercizio sicuro, libero e democratico del diritto di voto in un ente Pubblico”. Da qui la richiesta di conferma per il prossimo quadriennio. LA LETTERA
La Fnomceo, vista l’attuale situazione di emergena Covid, chiede un intervento urgente da parte del ministro della Salute per confermare, in caso di sospensione dei procedimenti, la durata degli organi per il quadriennio 2021-2024.
In una lettera inviata dal presidente della Federazione Filippo Anelli al ministro Speranza, si ricorda l’imminente rinnovo degli organi direttivi degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il cui termine previsto per legge è il 31 dicembre 2020. Il 5 novembre, la Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse umane del Ssn del Ministero della Salute ha formulato alle Federazioni delle Professioni sanitarie, in considerazione “dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid 19 e dei provvedimenti adottati e in corso di adozione che prevedono limitazioni ai movimenti in alcune aree del territorio nazionale”, raccomandazioni agli Ordini che non hanno ancora concluso le procedure elettorali prevedendo la sospensione dei procedimenti elettorali.
Per la Fnomceo appare comunque “urgente intervenire con una norma di legge che disponga, nell’ipotesi di sospensione dei procedimenti elettorali, la proroga del termine fissato dalla Legge 3/2018 per il rinnovo degli ordini, confermando la durata degli organi per il quadriennio 2021-2024. In caso contrario gli Ordini che hanno accolto la raccomandazione di codesto Ministero si troveranno nella condizione di non rispettare la previsione di legge, con le inevitabili conseguenze previste dall’attuale normativa”.
La stessa norma, spiega la Federazione, “dovrà necessariamente intervenire sulla modalità di iscrizione agli ordini dei neolaureati abilitati successivamente alla sospensione del procedimento elettorale da parte degli ordini. Infatti, con la prima convocazione elettorale sono stati chiamati al voto tutti gli iscritti all’Ordine alla data di indizione delle elezioni e definito la base per il calcolo del quorum elettorale. Orbene, l’eventuale iscrizione del neolaureato potrebbe determinare il duplice effetto di negare il diritto all’elettorato attivo e passivo di questi medici”.
Quanto infine alla possibilità riconosciuta agli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo in modalità telematica, nella lettera si spiega come le previsioni vigenti che affidano alla Fnomceo la competenza di validare le stesse (Decreto ministeriale del 15 marzo 2018). Questa modalità è stata riconosciuta anche dall’articolo 28 del Decreto Ristori bis recentemente approvato in Consiglio dei Ministri. Sul punto, però, la Federazione “con un articolato procedimento istruttorio ha esaminato le procedure operative proposte da alcuni Ordini giungendo alla conclusione di non poterle validare perché le stesse non offrivano sufficienti garanzie giuridiche ed operative per la tutela dell’esercizio sicuro, libero e democratico del diritto di voto in un ente Pubblico”.