Decreto Sostegni. Dagli specializzandi al personale in pensione, fino alla mobilità sanitaria. Ecco gli emendamenti presentati dalle Regioni
Accelerare le procedure per il reclutamento dei medici specializzandi per la campagna vaccinale, eliminare la non erogabilità del trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito al personale sanitario in quiescienza, autorizzare le aziende del Ssn a rendicontare, nei limiti di stanziamento previsti, il personale arruolato per far fronte all’emergenza e consentire a Trento e Bolzano di accedere alle risorse stanziate dalla manovra 2018 per finanziare le vaccinazioni in farmacia. Queste alcune delle proposte presentate.
Specializzandi, personale in quiescienza, rendicontazione delle spese sostenute per il reclutamento del personale sanitario resosi necessario per far fronte all’emergenza, consentire a Trento e Bolzano di accedere alle risorse stanziate dalla manovra 2018 per finanziare le vaccinazioni in farmacia. E poi mobilità sanitaria, flessibilizzazione utilizzo risorse del Fsn e proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci di Regioni e aziende sanitarie. Queste le proposte di modifca al Decreto Sostegni presentate dalle Regioni.
Specializzandi. Le modifiche proposte sono motivate dalla necessità di recepire il contenuto essenziale del Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e le Associazioni dei Medici in Formazione Specialistica del 6 marzo scorso, il quale, attribuendo implicitamente alle Regioni e Province autonome la regìa dell’operazione, consente una celere assunzione degli specializzandi medici a fronte della necessità di garantire in tempi rapidissimi la loro partecipazione alla campagna vaccinale considerato anche l’esistenza di un rapporto più immediato e diretto tra le amministrazioni regionali e le università. “Va infatti tenuto presente – si spiega nella relazione all’emendamento – che il medico specializzando deve necessariamente coniugare l’obbligo formativo che fa capo agli atenei con gli obblighi contrattuali derivanti dall’applicazione della norma in esame. L’applicazione dell’articolo 20 nel testo vigente, qualora non integrato, come sopra proposto con una parallela procedura di reclutamento dei medici in formazione specialistica determinerebbe, invece, un differimento del loro utile impiego, attesi i tempi necessariamente lunghi per la conclusione dell’iter di cui al comma 460 della L. 178/2020. Peraltro va sottolineato che le Regioni hanno già raccolto i nominativi di molte centinaia di specializzandi disponibili ad essere impiegati immediatamente e gran parte di esse ha posto già in essere le azioni necessarie al conferimento degli incarichi ai medici in parola”.
Vaccinazioni in farmacia per Trento e Bolzano. L’emendamento proposto, considerato che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano non sono beneficiarie dei fondi di cui all’art. 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finalizzato a consentire alle stesse di utilizzare, per la copertura delle spese relative all’attività vaccinale presso le farmacie, almeno le risorse finanziarie già rese disponibili per le finalità di cui all’art. 1, comma 463-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (allegato B-bis), nei limiti degli stanziamenti a ciascuna assegnati.
Rendicontazione delle spese per il reclutamento del personale sanitario. Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 prevedeva misure straordinarie per il reperimento di personale delle professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, rispettivamente, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa o incarichi individuali a tempo determinato destinando delle risorse a tal fine. In particolare, l’articolo 2, comma 5, prevede di poter assumere personale dipendente per l’operatività dei mezzi di trasposto dedicati ai trasferimenti dei pazienti Covid-19, destinando delle risorse a tal fine. Nel periodo emergenziale è però risultato spesso impossibile ricorrere alle predette tipologie contrattuali per il reclutamento delle figure professionali in parola e il ricorso ai contratti di somministrazione lavoro sono risultati essere l’unica via percorribile per dare una concreta e urgente risposta assistenziale alla pandemia. Per questo motivo, si chiede di autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale a rendicontare, nei limiti di stanziamento previsti dalle norme sopra richiamate, il personale arruolato con tale tipologia contrattuale.
Reclutamento personale in quiescienza. Il Dl Sostegni consente alle aziende sanitarie e socio sanitarie, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, di conferire incarichi retribuiti con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022 al personale sanitario collocato in quiescenza. L’ultimo periodo del comma di cui le Regioni chiedono l’aboragzione stabiliscela non erogabilità del trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito.
Anche perché, come spiegano le Regioni, non è chiaro se la nuova norma andrebbe a sostituire quanto previsto dal Dl 18/2020 che, nel reclutamento del personale in quiescienza per far fronte all’emergenza, non pone alcun divieto al cumulo tra reddito derivante dall’incarico e trattamento pensionistico.
“L’impossibilità di cumulo tra reddito da pensione e reddito da lavoro autonomo fa sì che la maggior parte dei sanitari in quiescenza per pensione di vecchiaia non sia più disponibile ad accettare gli incarichi proposti dalle aziende sanitarie, proprio in un periodo nel quale viene richiesto di utilizzare
nella campagna vaccinale tutte le risorse umane disponibili, le quali, in vigenza della norma di cui si propone l’abrogazione, verrebbero ulteriormente limitate anche dall’impossibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo al personale in quiescenza per pensione diversa da quella di anzianità, qualora si ritenesse abrogato l’articolo 2 bis, comma 5 del D.L. 18/2020 – si spiega nella relazione – . Qualora invece le due norme coesistessero si creerebbe una inammissibile disparità di trattamento tra i titolari di pensione di vecchiaia, i quali per la durata dell’incarico non potrebbero più percepire l’assegno pensionistico, e i titolari delle altre forme di pensione, ai quali, invece lo stesso trattamento continuerebbe ad essere riconosciuto”.
Mobilità sanitaria. A causa del protrarsi dello stato di emergenza, spiegano le Regioni, “è difficile che anche il nuovo adempimento previsto al comma 492 possa essere assolto in tempi brevi e considerata la necessità di assicurare il riparto delle risorse del Fsn 2021 nei tempi del decreto legislativo n. 68 del 2011, per garantire una tempestiva programmazione degli interventi, si propone che l’adempimento previsto sia a decorrere dal 2022 in modo da non bloccare il riparto del Fsn 2021 e per avere un lasso di tempo congruo per la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Non vi sono oneri per la finanza pubblica”.
Flessibilizzazione uso risorse Fsn. Si prevede la flessibilizzazione dell’uso delle risorse dell’incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dalla legge 178/2020. Questo permette, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, di “garantire maggior flessibilità nell’utilizzo delle risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell’emergenza in sanità con tempestività. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione”. Ad esempio, spiegano le Regioni, alcune risorse sono finalizzate a spese che potrebbe non essere possibile sostenere rispetto agli effettivi fabbisogni ad esempio:
• assunzione medici;
• assistenza familiare solo tramite assunzione infermieri, le risorse non sono utilizzabili per
acquisti di servizi che rispondono al medesimo bisogno. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.
Proroga termini per approvazione bilanci Regioni e aziende sanitarie. Visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del Covid, viene proposta una proroga del termine di approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato delle Regioni e Province autonome e dei bilanci degli enti sanitari allineando tutte le scadenze. In particolare, per il bilancio consolidato si richiamano le conseguenze della recente approvazione della legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione D.L. 183/2020 che prevede il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio delle società (convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
SCARICA DOC :conversione del decreto 22 marzo 2021 n. 41