Università. Dalla Camera via libera alla laurea abilitante per farmacia, veterinaria, odontoiatria, psicologia, biologia, chimica e fisica. Il testo passa ora al Senato
L’obiettivo del provvedimento è quello di semplificare le modalità di accesso all’esercizio di alcune professioni regolamentate, al fine di un più rapido inserimento nel mercato del lavoro. È inoltre uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza inviato alla Commissione europea ed è stato collegato dal Governo alla manovra di finanza pubblica. Il disegno di legge prevede una disciplina transitoria per coloro che hanno conseguito i titoli di studio in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. IL TESTO
La Camera ieri sera ha approvato in prima lettura il disegno di legge con il quale si introduce la laurea abilitante in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), medicina veterinaria (classe LM-42), psicologia (classe LM-51). Inoltre, anche l’esame finale dei corsi di laurea magistrale per l’esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo diventa abilitante, previa emanazione di regolamenti di delegificazione.
Infine, il disegno di legge prevede una disciplina transitoria per coloro che hanno conseguito i titoli di studio in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Una disciplina transitoria specifica è dettata per coloro che conseguono la laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. L’obiettivo del provvedimento è quello di semplificare le modalità di accesso all’esercizio di alcune professioni regolamentate, al fine di un più rapido inserimento nel mercato del lavoro. È inoltre uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza inviato alla Commissione europea ed è stato collegato dal Governo alla manovra di finanza pubblica.
Il testo dispone che, nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. In tal senso, già l’art. 102 del Dl 18/2020 (L. 27/2020) ha introdotto, a regime, il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41) per poter fare fronte più tempestivamente alle criticità del Ssn a seguito dell’emergenza Covid mediante personale medico abilitato.
Con riferimento alla professione di psicologo, viene disposto una parte delle attività formative professionalizzanti possa essere anche svolta all’interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24.
Vengono inoltre inserite norme specifiche per l’esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo. Si prevede che queste professioni siano esercitate previo superamento dell’esame finale previsto per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali.
La disciplina delle classi di laurea magistrali abilitanti dovrà prevedere:
– lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo internamente ai corsi;
– il superamento di una prova pratica valutativa.
Come dicevamo è stata poi introdotta una disciplina transitoria che si applica a tutti i corsi di studio resi abilitanti, ad eccezione del corso di laurea magistrale in psicologia per il quale si prevedono misure ad hoc. Si prevedono quindi modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato per coloro che “hanno conseguito” i titoli di studi sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.
Quanto al corso di laurea in psicologia, si prevede che gli studenti che “conseguono” la laurea magistrale in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscano l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Si prevede un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, per stabilire la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, oltre che le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Per la valutazione del tirocinio, le università devono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Si dispone infineche coloro che hanno concluso il tirocinio professionale previsto dalla normativa vigente si abilitano all’esercizio della professione di psicologo dopo aver superato una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, oltre che su aspetti di legislazione e deontologia professionale.