La riforma Cartabia, i consulenti tecnici delle professioni sanitarie e la mancata considerazione degli Ordini professionali
FONTE QUOTIDIANOSANITA.IT
IL GRANDE FLOP DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Gentile Direttore,
propongo una breve riflessione sul comma 16 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, che reca la cosiddetta riforma Cartabia in tema di processo civile. Il comma 16 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di consulenti tecnici ed individua sette “principi e criteri direttivi”, contrassegnati con le lettere a, b, c, d, e, f, g. Tale materia è di interesse per i professionisti sanitari, sia nella prospettiva che sia mosso nei loro confronti un addebito di responsabilità civile, sia che intendano rivestire il ruolo di consulenti tecnici.
Focalizzo la mia riflessione solo sui criteri a, b, e.
Il criterio a) è il seguente: “rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l’accesso alla professione anche ai più giovani”.
È evidente anomalia definire “professione” l’attività di consulente tecnico; chi è chiamato a svolgere la funzione di consulente tecnico è già professionista e non lo diventa con la nomina a consulente tecnico.
È ambiguo “rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali”, quando invece la questione di interesse è costituita dalle identificazione dei criteri che regolano la scelta dei consulenti per la loro inclusione negli albi; il percorso di iscrizione non risolve il problema di garantire la qualità del professionista da inserire nell’albo.
È imperscrutabile il significato di individuare un percorso di iscrizione che favorisca l’accesso alla professione dei “più giovani”. Ritengo che la gioventù sia un requisito non rapportabile alla “speciale competenza tecnica”, che attualmente è l’unico criterio previsto per l’accesso agli albi dei consulenti (cfr. art. 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile). È ingiustificabile che il professionista più giovane sia favorito (sic) rispetto al più competente. La giovane età non è garanzia di competenza.
Il criterio b) prevede di “distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell’unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento”.
Rinuncio a comprendere perché sia stato specificato l’ovvio concetto che “le varie figure professionali” sono “caratterizzate da percorsi formativi differenti” e come sia possibile – contraddittoriamente – “distinguere” queste differenti figure professionali “anche per il tramite dell’unificazione … degli elenchi”.
Occorre però comprendere la frase conclusiva del criterio b): “favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento”. Pensando specificamente ai professionisti sanitari chiamati a svolgere la funzione di consulente tecnico, è almeno strano che si invochi la formazione di associazioni nazionali di riferimento trascurando del tutto l’esistenza degli Ordini professionali. Come scritto poco sopra, la prima parte della frase sub b) reca indicazioni per me incomprensibili e sono parimenti incomprensibili le attività e gli obiettivi di dette auspicate associazioni nazionali, caratterizzate dal fatto di essere “di riferimento” per il progetto che, a cavallo fra l’ovvio e il contraddittorio, è sotteso dal criterio b). Per quanto indeterminato, questo progetto concerne il tema rilevante della gestione degli “elenchi” dei consulenti tecnici e va pertanto vagliato coinvolgendo gli enti istituzionali pertinenti.
Tuttavia un concetto traspare chiaramente: la scelta di escludere gli Ordini professionali e di avvalersi di associazioni costituite ad hoc.
Se la volontà di favorire la formazione di queste associazioni riguarda solo gli esperti chiamati a svolgere consulenze tecniche e per i quali non esiste alcun Ordine professionale, allora la particolare circostanzava va chiarita e va chiarito che, per le professioni il cui esercizio è disciplinato da un Ordine, il riferimento ineludibile è costituito dall’Ordine stesso e non da una associazione.
Questa opinione è confortata dal contenuto del capo II, sul riordino delle professioni sanitarie, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Ometto, per ragioni di spazio, di sviluppare in questa sede una dettagliata analisi della norma. Basti ricordare che gli Ordini delle professioni sanitarie sono riconosciuti quali “enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”.
Il criterio e) consiste nel “prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti”.
Questo criterio non opera alcun richiamo alla formazione di associazioni nazionali di riferimento. Considerato l’orientamento del criterio b), pare opportuno esplicitare, preso atto del silenzio del criterio e) circa il ruolo degli Ordini a questo proposito, l’opportunità che la formazione continua dei professionisti sanitari iscritti negli albi dei consulenti tecnici sia regolamentata e organizzata in accordo con le Federazioni nazionali degli specifici Ordini.
Daniele Rodriguez
Medico legale in Padova