Milleproroghe. Scudo penale, medici in pensione a 72 anni e infermieri a 70. Prorogate le sanzioni per gli inadempienti all’obbligo vaccinale. Rifinanziamento fondi per disturbi alimentari e test genomici per tumori. Ecco gli emendamenti presentati dalla maggioranza
Ma c’è anche molto altro. Si apre alla possibilità di somministrare in farmacia, per il 2024 e 2025, anche il vaccino anti-pneumococco. Viene esteso lo screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus Hcv, così come il piano di screening mammografico per i tumori al seno. Non mancano poi misure sui farmaci innovativi e la proposta di rifinanziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili. GLI EMENDAMENTI
Pronto il fascicolo degli emendamenti al decreto Milleproroghe sul quale lavoreranno in questi giorni le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Molte le proposte di modifica depositate dalla maggioranza. Alcune di queste sono state già annunciate nei giorni scorsi come, ad esempio, il rifinanziamento da 10 milioni di euro per il Fondo nazionale sui disturbi alimentari, il prolungamento dello scudo penale per i medici inserito durante l’emergenza Covid e la possibilità di trattenimento in servizio dei camici bianchi, su base volontaria, fino a 72 anni.
Ma c’è anche molto altro. A partire dal nuovo slittamento a fine 2024 per il pagamento delle sanzioni comminate agli inadempienti all’obbligo vaccinale contro il Covid. Anche gli infermieri potranno poi essere trattenuti in servizio, sempre su base volontaria, ma fino ai 70 anni. Si apre alla possibilità di somministrare in farmacia, per il 2024 e 2025, anche il vaccino anti-pneumococco. Viene esteso lo screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus Hcv, così come il piano di screening mammografico per i tumori al seno.
Non mancano poi misure sui farmaci innovativi e la proposta di rifinanziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili.
Ecco di seguito un elenco di alcune delle principali proposte di modifica presentate dalla maggioranza.
Emendamento 4.2. Sospensione sanzioni per mancato obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2024.
Emendamento 4.8. Il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, prorogato fino alla pubblicazione dell’elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, non si applica ai direttori di Irccs.
Emendamenti 4.10 e 4.11. Per il recupero delle liste d’attesa, fino al 31 dicembre 2024 si potrà assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi. Viene soppresso il requisito che richiedeva di aver lavorato “almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022”.
La stessa misura si applica, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, anche al personale dirigenziale del Ssn anche in deroga alle norme che prevedono cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Emendamento 4.13. Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle Regioni per la gestione dell’emergenza Covid potranno continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2024.
Emendamento 4.21. Gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
Emendamento 4.22. Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Ssn, fino al 31 dicembre 2025, potranno trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell’incarico in essere e l’attribuzione di altro incarico di natura professionale, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze.
Emendamento 4.24. Per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, i dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, il limite per il trattenimento in servizio su base volontaria, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, non può superare il settantaduesimo anno di età. La disposizione si applica anche a coloro che sono stati collocati a riposo a decorrere dal 1° settembre 2023.
Emendamento 4.27. Fino al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, il requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai dirigenti medici e sanitari in possesso della specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente è ridotto a cinque anni, di cui tre nella disciplina o disciplina equipollente.
Emendamento 4.28. La facoltà di trattenimento in servizio fino a 70 anni è estesa anche ai ricercatori universitari di area medica e chirurgica operanti presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale.
Emendamenti 4.30 e 4.31. Fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero.
Emendamenti 4.38, 4.39 e 4.40. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025, anche attraverso una maggiore capillarità dei servizi di prossimità, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, la somministrazione del vaccino anti-pneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
Emendamento 4.41. Fino al 31 dicembre 2026, agli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell’orario di lavoro non si applicano le incompatibilità, con riferimento allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua ogni anno il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
Emendamenti da 4.50 a 4.54. Nell’ambito dell’aggiornamento dei Lea, per contrastare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, viene finanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024, l’apposito Fondo.
Emendamento 4.61. Nelle more della revisione della durata dei contratti per farmaci innovativi, per i farmaci presenti nel Fondo il cui requisito di innovatività sia scaduto nel corso degli anni 2022 o 2023, tale requisito e i conseguenti contratti si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2024.
Nelle more dell’attuazione della riforma dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), l’Agenzia provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla European Medicines Agency (Ema) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, first in class e best in class.
Emendamenti 4.63 e 4.64. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in deroga in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero.
Emendamento 4.65. Si incrementano di 400 mila euro per il 2024 gli stanziamenti per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.
Emendamento 4.71. Per i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 milligrammi per sacchetto.
Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:
a) includere istruzioni per l’uso e la conservazione del prodotto;
b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;
c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;
d) recare messaggi informativi, quali: “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto superiore di sanità”; “uso non adatto ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari”; “tenere fuori dalla portata dei bambini”;
e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione.
Emendamento 4.73. Lo scudo penale inserito durante l’emergenza Covid, con il quale che l’omicidio colposo e le lesioni personale colpose commesse nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave, si applicheranno anche per gli anni 2024 e 2025.
Emendamento 4.81. Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per omicidio colposo e lesioni personale colpose, commesse nell’esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.
Emendamento 4.92. Nelle more dell’aggiornamento dei Lea, e al fine di consentire l’accesso e il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo è rifinanziamento per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Emendamenti 4.93, 4.94 e 4.95. Esteso fino al 2026 lo screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus Hcv. Questo viene inoltre esteso ai nati negli anni dal 1940 al 1989. In precedenza era rivolto ai nati negli anni dal 1969 al 1989.
Emendamento 4.99. Si prevede, da parte del Ministero della salute, un’estensione del piano di screening mammografico per il tumore al seno in favore delle donne nella fascia di età dai 45-74 anni.
Emendamento 4.108. Per i farmaci presenti nel Fondo alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è prorogato di ulteriori 24 mesi.
Emendamento 4.109. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) è autorizzata, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, ad utilizzare fino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalla medesima a far data dal 1° settembre 2021.
Emendamento 4.016. I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano, e continuano a svolgere all’entrata in vigore del presente decreto-legge, attività specialistica con un incarico a tempo indeterminato da 29 (ventinove) a 38 (trentotto) ore settimanali presso le aziende sanitarie locali o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 giugno 2024 sono inquadrati a domanda nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (Ccnl dell’Area della Sanità), previo giudizio di idoneità. Ai veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (Enpav). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell’inquadramento in ruolo.
Emendamento 4.103. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenas istituisce un osservatorio permanente sulle terapie digitali, al fine di monitorare tempestivamente gli sviluppi scientifici e tecnologici delle medesime terapie. Sono definite terapie digitali gli interventi terapeutici mediati da software, con una specifica indicazione terapeutica e progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici.
Giovanni Rodriquez
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