Urbani dalla Calabria al ministero. Per Faraone nomina è ok ma per i 5 Stelle incarico incompatibile
fonte quotidiano sanità
Question time del M5S in Commissione Salute. Il sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, ha riposto sull’inconferibilità o meno al sub commissario della sanità calabrese Andrea Urbani dell’incarico di capo della Programmazione sanitaria presso il Ministero della Salute. Ad esporre la questione deputata pentastellata Dalila Nesci che ribadisce la posizione del Movimento: “Questo doppio incarico è incompatibile per legge”.
Oggi in commissione Salute si è discusso di un question time avanzato dal Movimento 5 stelle e illustrato dalla deputata pentastellata Dalila Nesci. “Il governo Gentiloni – ha commentato Nesci – spalleggia il ministro Beatrice Lorenzin, che ignora che Andrea Urbani, sub-commissario per il rientro dal disavanzo sanitario della Calabria, non può fare per legge il direttore generale della Programmazione sanitaria”.
La rispsota è stata affidata al sottosegretario alla Salute, Davide Faraone. “Per Faraone – ha detto la deputata pentastellata- è tutto a posto, ma il decreto legislativo anticorruzione fa divieto di conferire ogni incarico dirigenziale esterno, nelle pubbliche amministrazioni, a coloro che nei due anni precedenti abbiano abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate dall’amministrazione che conferisce l’incarico”.
“È – ha spiegato la parlamentare – proprio il caso di Urbani, che da più di due anni è sub-commissario alla sanità calabrese e ora si ritrova, nello stesso tempo, al vertice della Programmazione sanitaria. Inoltre il decreto legislativo anticorruzione stabilisce, tra l’altro, che tutti gli incarichi di vertice nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata dall’amministrazione che conferisce l’incarico. Si tratta della situazione in cui si trova Urbani”.
“Per il doppio incarico di Urbani – ha concluso Nesci – esistono dunque le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge. Vista la sordità e indifferenza del governo sul caso, presenteremo un esposto all’Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone e alle Procure di Roma e Catanzaro. Delle due l’una, o la legge vale per tutti, oppure non vale per nessuno”.
Ecco l’intervento integrale del sottosegretario Faraone.
“Ringrazio gli On.li interroganti poiché mi consentono di fare chiarezza sulla nomina a Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del dott. Andrea Urbani, dandomi peraltro l’opportunità di comunicare, in questa sede, alcune circostanze nuove delle quali, invero, gli stessi non potevano venire a conoscenza altrimenti.
Innanzitutto, corre l’obbligo di ricordare come le condizioni di incompatibilità ed inconferibilità per l’assunzione di incarichi dirigenziali sono dettagliatamente indicate dalla legge.
Più in particolare, esse sono rinvenibili innanzitutto nel decreto legislativo n. 39/2013, la cui casistica – come precisato di recente anche dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4009 del 28.09.2016 – deve necessariamente soggiacere ad una interpretazione rigorosa, “restando precluse opzioni ermeneutiche di carattere ampliativo, analogico o solo estensivo”; inoltre, uno specifico caso di incompatibilità è indicato per il solo incarico di commissario ad acta delle regioni in piano di rientro: mi riferisco all’art. 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che la prevede, in ogni caso, per la distinta ipotesi de “l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento”.
Ciò posto, il Ministero della Salute, non sussistendo nel caso in esame alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate dalla legge, ha provveduto al conferimento dell’incarico in argomento al dott. Urbani, a seguito della procedura di interpello avviata in data 5 dicembre 2016 e pubblicata sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Ministero della Salute – ove, peraltro, essa è tuttora consultabile, potendosi ivi rinvenire, dunque, i requisiti professionali per l’incarico che gli On.li interroganti chiedono di conoscere.
Devo precisare, inoltre, che tale procedura di interpello è stata avviata con modalità procedurali e requisiti di partecipazione analoghi a quelli utilizzati per la selezione di altri Direttori Generali del Ministero della salute, come, ad esempio, in occasione della nomina del predecessore del dott. Urbani presso la stessa Direzione Generale.
Peraltro, una situazione simile a quella posta dagli On.li interroganti aveva riguardato proprio il precedente Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, il quale ha ricoperto, per alcuni mesi, anche l’analoga funzione sub-commissariale, con riferimento al Servizio Sanitario della Regione Lazio.
In conclusione, desidero comunicare che, pur non sussistendo – intendo ribadirlo – le condizioni, indicate dalla normativa vigente, ritenute tali da determinare situazioni di potenziale incompatibilità, e pur nella piena convinzione, dunque, della correttezza della procedura intrapresa per il conferimento dell’incarico in parola, il Ministero della Salute ha comunque ritenuto, per ragioni di opportunità, di assegnare al Segretario Generale il compito di “curare tutte le procedure afferenti alla Direzione Generale della programmazione sanitaria in materia di monitoraggio e affiancamento alla Regione Calabria per l’attuazione del piano di rientro”.
Colgo, infine, l’occasione per informare gli On.li interroganti che il dottor Urbani – per quanto anche in tal caso non vi fossero condizioni di incompatibilità – ha ritenuto, in data 17 marzo u.s., di rassegnare le proprie dimissioni “per ragioni di mera opportunità” dalla carica di membro del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali (AGENAS)”.