Sistema informativo trapianti: via libera in Stato-Regioni al regolamento che ne disciplina obiettivi e funzionamento
fonte quotidianosanità
Lo schema di regolamento (decreto regolamentare) sulla disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) definisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del Sistema per garantire la piena trasparenza e tracciabilità del processo di donazione, prelievo, trapianto, post trapianto e segnalazione di reazioni avversi gravi, attraverso l’informatizzazione delle attività della rete nazionale trapianti. L’INTESA.
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema di regolamento (decreto regolamentare) sulla disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) per garantire la piena trasparenza e tracciabilità del processo di donazione, prelievo, trapianto, post trapianto e segnalazione di reazioni avversi gravi, attraverso l’informatizzazione delle attività della rete nazionale trapianti.
II sistema informativo trapianti fornisce:
a) funzioni di acquisizione telematica dei dati predisposte per Aziende sanitarie locali; coordinamenti regionali ed interregionali, centri trapianto e istituti dei tessuti;
b) servizi di cooperazione applicativa per lo scambio di dati con i coordinamenti regionali ed interregionali e con i comuni;
c) funzioni di interrogazione e consultazione dei dati:
d) strumenti espressamente dedicati all’analisi dei dati resi disponibili a livello nazionale. regionale e locale tramite l’implementazione di un datawarehouse dedicato.
Secondo il regolamento i flussi informativi del SIT, descritti dal disciplinaretecnico (allegato 1 al decreto), fanno riferimento alle informazioni relative ai seguenti ambiti:
a) processo di donazione:
b) iscrizione in lista di attesa;
c) allocazione organi sui protocolli nazionali;
d) trapianto da donatore cadavere;
e) distribuzione e trapianto di tessuti. cellule e cellule staminali emopoietiche:
j) qualità trapianti e post trapianto;
g) dichiarazioni di volontà;
h) donazione e trapianto di organi da donatore vivente:
i) scambio di organi con i paesi dell’Unione europea e Paesi terzi;
j) eventi e reazioni avversi gravi inerenti alle fasi de! processo che va dalla donazione al trapianto;
k) decessi in rianimazione dei pazienti affetti da lesione cerebrale acuta.
La trasmissione al SIT delle informazioni è effettuata. per i rispettivi ambiti di competenza, da parte del CNT (Centro nazionale trapianti). dei centri per i trapianti, dei centri regionali ed interregionali per i trapianti, delle Asl, delle strutture ospedaliere, dei coordinamenti locali ospedalieri. degli lstituti dei tessuti previsti all’articolo 3 del Dlgs 191/2007 e dei Comuni e delle Associazioni di donatori per le dichiarazioni di volontà. secondo le modalità descritte nel disciplinare tecnico.
La trasmissione telematica dei dati avviene in conformità alle regole tecniche de! Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
Per la cooperazione applicativa. le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano e ii ministero della Salute garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
Tramite apposite procedure implementate nel SIT. viene assegnato il numero identificativo nazionale del donatore o del ricevente per identificare ciascuna donazione e ciascun organo e ricevente associati.
Nel SIT opera il sistema di segnalazione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, che possono inf1uire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi e che possono essere attribuiti all’analisi, alla caratterizzazione, al reperimento, alla conservazione e al trasporto degli organi e qualsiasi reazione avversa grave osservata durante o dopo ii trapianto che possa essere in rapporto con queste attività.
La riservatezza dei dati trattati dei documenti informatici scambiati nell’ambito de! SIT è garantita da apposite procedure di sicurezza e da software e servizi telematici conformi alle norme.