CALABRIA 2: Decreto Calabria Bis. Proroga commissarimento scende a 2 anni. Piano operativo Covid dovrà essere adottato entro 30 giorni. Ad Arcuri l’edilizia sanitaria. In arrivo 180 mln. Il testo in Gazzetta Ufficiale
Previsti anche altri 15 mln per il sistema di programmazione e controllo del Ssr. Il commissario ad acta, entro 30 giorni, dovrà nominare un Commissario straordinario per ogni ente del Ssr. Questi, dovranno adottare gli atti aziendali e approvare i bilanci entro 60 giorni. Per svolgere il suo compito il Commissario avrà a disposizione una squadra di non meno di 25 persone, e potrà contare sul supporto di Agenas e Guardia di Finanza. Intanto, è braccio di ferro tra Conte e Speranza per il ruolo di commissario. Nonostante la recente nomina di Zuccatelli resta in pista il nome di Gino Strada. IL DECRETO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Calabria bis con alcune novità. Innanzitutto, cambiano i tempi del commissariamento previsto ora per altri due anni e non più, come previsto in un primo momento, con la possibilità di estendere la misura anche al terzo anno. In arrivo 180 milioni complessivi per il triennio 2021-2023, per supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione; e altri 15 milioni per il sistema di programmazione e controllo del Ssr.
Intanto, dopo le dimissioni dell’ex commissario Saverio Cotticelli e la nomina da parte del Consiglio dei Ministri del suo sostituto Giuseppe Zuccatelli, pare sia in corso un braccio di ferro tra il ministro Speranza ed il premier Conte che, dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi sul nuovo commissario che in un video risalente a maggio sminuiva l’importanza dell’uso della mascherina per proteggersi dal Covid, vorrebbe sostituirlo con Gino Strada. Su quest’ultimo è forte da giorni il pressing da parte del M5S.
Ma torniamo al provvedimento e vediamo nel dettaglio cosa prevede.
Articolo 1 (Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale)
Il Commissario ad acta nominato dal Governo sarà chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro
dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria. La Regione dovrà mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico.
Dovrà inoltre mettere a disposizione del commissario un contingente minimo di 25 unità di personale “dotato di adeguata esperienza professionale”, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale.
E cosa accadrà se, come già capitato in passato, la Regione dovesse ostacolare l’operato del commissario? Nel decreto si prevede che, in caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario ad acta ne dovrà dare comunicazione al Consiglio dei ministri invitando la Regione a garantire il necessario supporto entro 30 giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il “superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario ad acta ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari”.
Nel suo ruolo il commissario ad acta sarà affiancato da uno o più sub commissari “in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa”, e potrà avvalersi anche del supporto tecnico e operativo di Agenas.
Articolo 2 (Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)
Il Commissario ad acta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, dovrà nominare un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d’intesa con la Regione entro il termine di 10 giorni, la nomina verrà effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui dovrà essere invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno 3 giorni.
I Commissari straordinari dovranno adottare gli atti aziendali entro il termine di 60 giorni. Questi, saranno poi approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei Lea e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro. Entro lo stesso termine temporale dovranno inoltre approvare i bilanci aziendali. Una misura, questa, che ha destato non poche perplessità visto sia il breve lasso temporale concesso ai commissari straordinari per l’adozione degli atti aziendali che per l’approvazione di bilanci dal momento che vi sono aziende territoriali senza un bilancio certificato dal 2014.
Articolo 3 (Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria)
Il Commissario ad acta dovrà adottare entro 30 giorni il programma operativo Covid previsto dal Decreto Cura Italia, definendo, inoltre, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione.
Ma non sarà lui a dover attuare quest’ultimo compito. Infatti nel testo si spiega che l’attuazione dei progetti di edilizia sanitaria, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico, verranno attuati dal commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri che potrà avvalersi allo scopo di Invitalia.
Articolo 4 (Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Nel caso di sciogliemento delle Aziende sanitarie per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, la Commissione straordinaria per la gestione dell’ente dovrà operare, per la garanzia dei Lea, in coordinamento con il Commissario ad acta, in conformità con gli obiettivi del Piano di rientro.
La Commissione straordinaria per la gestione dell’ente si avvarrà, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro della salute. La Commissione straordinaria dovrà adottare l’atto aziendale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Articolo 5 (Supporto e collaborazione al Commissario ad acta)
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta potrà avvalersi anche del Corpo della Guardia di finanza.
Articolo 6 (Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria)
Per supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria viene destinata una cifra complessiva di 180 milioni per il triennio 2021-2023. Previsto anche lo stanziamento di ulteriori altri 15 milioni per il sistema di programmazione e controllo del Ssr.
Articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali)
Le disposizioni sul commissariamento si applicheranno per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 8 (Rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario)
Limitatamente all’anno 2020, considerato l’attuale quadro pandemico, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continueranno a svolgere il loro ruolo.
Articolo 9 (Clausola di invarianza finanziaria)
Dalle disposizione previste dal Decreto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 10 (Entrata in vigore)
Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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