Consiglio di Stato dice sì al fisioterapista in farmacia
MENTRE LA CDA NAZIONALE DEI TSLB TACE SU EVENTUALI SVILUPPI RIGARDANTI LE NUOVE COMPETENZE DEL TSLB, I FISIOTERAPISTA CONSOLIDANO LE LORO POSIZIONI PER QUANTO RIGUARDA I NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITA’
Bocciato il ricorso di Simfer e Simmfir che già avevano perso davanti al Tar. Il Consiglio di Stato è giunto alla conclusione prendendo atto dell’evoluzione normativa che ha interessato il ruolo delle farmacie nell’assetto complessivo della tutela del bene-salute ed esaminando a tal fine anche le recenti “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità”. LA SENTENZA
Ok del Consiglio di Stato alle prestazioni di fisioterapia in farmacia. I giudici di Palazzo Spada hanno definitivamente accolto le istanze del Ministero della Salute, di Federfarma e di AIFI – Associazione italiana fisioterapisti – in un contenzioso, aperto nel 2011, da SIMFER – Società italiana di medicina fisica e riabilitativa e SIMMFIR – Sindacato Italiano medici di medicina fisica e riabilitazione, che contestavano la disciplina sulle prestazioni fisioterapiche in farmacia previste dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 1704 del 20 febbraio 2020, aveva già respinto il ricorso, ritenendo perfettamente legittimo il Decreto del ministero della Salute impugnato.
Il Consiglio di Stato è giunto alla conclusione prendendo atto dell’evoluzione normativa che ha interessato il ruolo delle farmacie nell’assetto complessivo della tutela del bene-salute ed esaminando a tal fine anche le recenti “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità”, evidenziando come “nelle Linee anzidette sia descritto il nuovo ruolo che le fonti primarie hanno conferito alla farmacia (ed al farmacista) nel contesto del sistema nazionale di tutela della salute, con riferimento alla “Farmacia di Comunità, intesa come Presidio sociosanitario polivalente, assolvendo appieno alla necessità della popolazione aumentando la fruibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”.
Secondo i Giudici amministrativi di secondo grado, la nuova normativa – come evidenziato nelle suddette Linee guida – ha implementato “una rimodulazione del ruolo della farmacia, non più astretto nella funzione “commerciale” di erogazione dei farmaci, ma, più vastamente, definibile quale “Centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale”.
Entrando nel merito delle contestazioni di SIMFER e SIMMFIR che rivendicavano un ruolo peculiare dei medici specialisti, non preso in considerazione – a loro dire – dal decreto impugnato e la circostanza che determinate prestazioni fisioterapiche dovrebbero essere effettuate in un ambulatorio autorizzato, il Consiglio di Stato, in sintesi, ha affermato che: – le prestazioni effettuabili dai fisioterapisti in farmacia, indicate dall’art. 4 del DM 16 dicembre 2010, certamente possono ricomprendersi nelle prestazioni effettuabili dai fisioterapisti in autonomia; – il DM impugnato non ha estromesso la prestazione fisioterapica dalla direzione dei medici fisiatri, in quanto il decreto si è limitato a disciplinare le prestazioni effettuabili in farmacia che, in modo del tutto autonomo, già potevano essere espletate dal fisioterapista, senza la presenza del medico specialista; – non è necessario richiedere, per l’effettuazione delle prestazioni fisioterapiche in farmacia, individuate dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010, l’autorizzazione prevista per l’ambulatorio medico.