Coronavirus. Dal credito d’imposta per i Dpi all’anticipo degli arretrati per la medicina generale. Il Dl Liquidità sbarca in Gazzetta. Ecco tutte le misure per la Sanità
Nel provvedimento inserito anche il commissariamento di Agenas, lo stop alle imposte per i farmaci ad uso compassionevole ceduti gratuitamente. Inserite anche nuove misure per le sperimentazioni dei farmaci e procedure semplificate per le attrezzature radiologiche portatili. Ecco tutte le misure. IL TESTO
Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. E ancora, via libera allo sblocco degli arretrati per medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali allo scopo di potenziare il territorio per affrontare l’emergenza (queste due misure erano previste anche da emendamenti al Decreto Cura Italia, ora ovviamente superati da questo nuovo decreto).
Ma non solo previsto anche lo stop alle imposte per i farmaci ad uso compassionevole ceduti gratuitamente, nuove misure per le sperimentazioni dei farmaci e procedure semplificate per le attrezzature radiologiche portatili. Da ultimo tra le misure anche il commissariamento di Agenas. Sono queste le misure per la sanità contenute nel Decreto Legge ‘Liquidità’ appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ecco tutte le misure:
Art. 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)
La misura prevede lo stop alle imposte per i “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati) in caso di cessione gratuita.
Art. 30 (Credito d’imposta per l’acquisto di Dpi)
Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
Art. 32 (Misure urgenti per avvio si specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza da Covid 19)
Le Regioni, anche quelle in piano di rientro sono autorizzate a riconoscere alle strutture private che hanno, per l’emergenza ampliato la loro dotazione di posti letto in terapia intensiva la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi relativi all’allestimento dei reparti. Sarà un decreto Mef e Salute, previa intesa in Stato-Regioni a definire le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario. Agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, verrà corrisposto un corrispettivo su base mensile nel limite del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.
Art. 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)
La misura prevede che l’indennità da 600 euro prevista dal Dl ‘Cura Italia’ per i professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati è riservata solo a coloro che non sono pensionati e sono iscritti ad altri Enti previdenziali.
Art. 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)
La misura che era stata inserita in un emendamento al Dl Cura Italia (vedi articolo ad hoc) dà il via libera all’anticipo degli aumenti contrattuali per medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali per far fronte all’emergenza Covid e consentire, soprattutto ai mmg di dotarsi di strumenti tecnologici per il monitoraggio a distanza dei pazienti Covid e potenziare in questo modo la ‘Cenerentola’ territorio. In totale si parla di oltre 400 milioni di euro.
Art. 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature radiologiche)
Vengono semplificate e velocizzate le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza. La misura prevede che il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate per la gestione dell’emergenza presso le strutture sanitarie ed eseguite anche con attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto dal virus è assolto con la comunicazione di avvio dell’attività corredata dal benestare di un esperto qualificato.
Art. 40 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica da Covid)
Limitatamente al periodo di emergenza Aifa può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per i pazienti con Covid 19. Tutti i protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV saranno preliminarmente valutati dalla CTS di Aifa che ne comunicherà gli esiti al Comitato tecnico scientifico della Protezione civile.
Il Comitato etico nazionale esprimerà quindi i suoi pareri anche sulla base della valutazione della Cts di Aifa.
Da ultimo è previsto che le sperimentazioni ove siano non profit, rientrano nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione.
Art. 42 (Commissariamento Agenas)
La misura prevede il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (vedi nostro articolo a parte).