Coronavirus. I compiti dell’Inail per la validazione dei DPI
Per l’Inail, che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, si tratta di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga appunto, alle procedure ordinarie
Già sono state avviate da parte dell’INAIL le procedure per la validazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) in deroga ai percorsi tradizionali previsti dalle normative per questo tipo di operazioni, nel rispetto dell’articolo 15 del decreto legge n. 18 del 2020 che detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19, con una dettagliata Istruzione Operativa emanata qualche giorno fa dalla Direzione Generale.
Ad annunciarlo Giuseppe Lucibello, Direttore Generale dell’INAIL, precisando che le attività di verifica non possono assolutamente prescindere dai requisiti minimi di sicurezza.
Fermo restando i poteri del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 122, ha sottolineato Lucibello, per l’Inail, che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, si tratta di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga appunto, alle procedure ordinarie.
La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica, viene precisato sul sito dell’Istituto, e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.
Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.
Ecco perché in considerazione della specifica finalità della norma, i dpi interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e sono indicati nella seguente tabella:
La richiesta deve:
– essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti.
– essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: dpiart15@postacert.inail.it. Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.
Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.
A tal proposito occorre ribadire che l’impiego del DPI è subordinato alla verifica del fatto che il rischio non può essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso l’adozione di altri sistemi di prevenzione e di protezione, come avviene in caso dell’esposizione professionale ed extralavorativa del nuovo Coronarivus. E’ quindi chiaro che il datore di lavoro deve essere in grado di poter dimostrare, anche attraverso l’esibizione della specifica documentazione, che la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive ha escluso la fattibilità di altri interventi. Occorre cioè aver completato un primo percorso di valutazione seguito dall’adozione o dalla previsione d’efficacia o dalla verifica d’efficacia di misure tecniche – organizzative – procedurali ed aver rilevato che permangono ulteriori rischi.
Allo scopo, procedendo alla valutazione più generale del rischio, occorrerebbe prevedere quesiti del tipo:
· sono già state adottate tutte le possibili misure tecniche di prevenzione, tutti i mezzi di protezione collettiva, tutte le misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro per evitare o ridurre il rischio?
· Ciò nonostante permane un rischio residuo?
I DPI sono dunque obbligatori quando il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di accettabilità. La locuzione “sufficientemente ridotto”, adottata dal legislatore, risulta tuttavia di non facile interpretazione ed applicabilità.
Domenico Della Porta
Esperto FNOMCeO Gruppo di Lavoro Prevenzione e Sicurezza Operatori Sanitari
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali Università degli Studi di Salerno