Coronavirus. I Dpi e gli obblighi delle Aziende sanitaria
Si tratta di un obbligo imprescindibile previsti peraltro nel Documento di Valutazione dei rischi in tutte le strutture sanitarie, a carico dei Direttori Generali di tutte le ASL e le Aziende Ospedaliere italiane, con precise sanzioni da imputare ai “preposti” (art.18 lett. F del d.lgs.81/2008). Un obbligo che vale anche nei confronti dei medici convenzionati con il Ssn
Superare al più presto le criticità legate alla carenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e quindi alla mancata utilizzazione degli stessi dispositivi, non soltanto negli ospedali, ma soprattutto tra i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli Specialisti Ambulatoriali, è il primo obiettivo cui mirare al momento per garantire una sana e sicura operatività a tutti i lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale, come ha precisato il Presidente FNOMCeO Filippo Anelli.
Come è noto, la l. n. 123/2007 (art. 1, comma 2), nel definire i criteri direttivi per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, ha promosso il processo di espansione del campo di applicazione delle tutele antinfortunistiche avviato a livello giurisprudenziale e attuato, a livello legislativo, solo in parte, dal d.lgs. n. 626/1994, in ossequio al principio dell’«universalità della tutela della salute e della sicurezza», affermato dall’ordinamento internazionale e da quello europeo e fondato, a livello nazionale, sull’art. 32 Cost.
In particolare, per quanto concerne l’àmbito soggettivo, stabilito il criterio direttivo dell’applicazione della normativa prevenzionistica a tutti i lavoratori e le lavoratrici (autonomi, subordinati e parasubordinati come nel caso dei MMG, PLS e Specialisti Ambulatoriali) e ai soggetti ad essi equiparati, la legge delega ha segnalato un programma di intervento rivolto, in particolare, all’area del lavoro autonomo e a quella dei rapporti contrattuali c.d. atipici, attraverso adeguate misure di tutela.
Si tratta, in particolare, dell’art. 3 che, al comma 4, sancisce l’applicazione del TU a «tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati»; dell’art. 28, nella parte in cui prevede che la valutazione dei rischi «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori» e anche «quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro» (comma 1), presupponendo, quindi, un’indagine attenta e puntuale dei c.d. rischi da «flessibilità tipologica»6 contestualizzati alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ambiente di lavoro e all’attività produttiva che vi si svolge; nonché dell’art. 2, comma 1, lett. a, che fotografa l’ampiezza dell’àmbito soggettivo di applicazione della disciplina.
Ecco perché si tratta di un obbligo imprescindibile, quello del mancato uso dei DPI, previsti peraltro nel Documento di Valutazione dei rischi in tutte le strutture sanitarie, a carico dei Direttori Generali di tutte le ASL e le Aziende Ospedaliere italiane, con precise sanzioni da imputare ai “preposti” (art.18 lett. F del d.lgs.81/2008).
In una recente Ordinanza della Corte di Cassazione del giugno dello scorso anno, viene chiarita: “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale dei diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie “per la sicurezza e la salute dei lavoratori” che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e degli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.”
È anche da considerare, infine, che la mancata adozione delle misure specifiche, che prevedono l’impiego delle attrezzature ritenute più sicure e delle migliori tecnologie disponibili idonee a eliminare o contenere al massimo il rischio di infezioni occupazionali, potrebbe essere configurata anche come una violazione degli obblighi normativi imposti al datore di lavoro e ai dirigenti dal d.lgs. n. 19/2014, art. 286-septies. Stando al particolare periodo di congiuntura economica, tutto ciò, e in particolare l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza, rappresenta senza dubbio uno dei principali freni per la piena applicazione della normativa.
“Per rendersi conto dei disagi che vivono quotidianamente gli Specialisti Ambulatoriale, ha precisato il segretario generale della categoria Antonio Magi, basterebbe pensare che questi professionisti operano quasi sempre allo sbaraglio, nonostante ricevano tutti i pazienti che bypassano i MMG, in quanto malati cronici seguiti da anni, esponendosi non solo a rischi di contagio, ma anche di tipo organizzativo, dovuto a scarsità di collaboratori”.
Alcune analisi sin qui condotte sul rapporto costi/benefici hanno però dimostrato come gli interventi mirati alla riduzione degli infortuni e delle infezioni degli operatori sanitari attraverso l’implementazione dei dispositivi medici protetti, come gli NPDs, non solo rientrano in un più vasto programma di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma risultano anche economicamente praticabili, soprattutto, come si è detto, considerando il saldo tra il costo della prevenzione ed il costo della gestione delle esposizioni percutanee.
È stato stimato, infatti, che il costo medio in seguito ad un evento infortunistico di questa tipologia comporti una spesa di circa € 850,00 solo ai fini diagnostici e per la profilassi e il monitoraggio post-esposizione, costo sensibilmente maggiore se si tiene anche conto dei costi indiretti per la morbilità e soprattutto per il risarcimento del danno grave in seguito alla comparsa della patologia infettiva.