Coronavirus. Il Governo chiude scuole e università fino al 15 marzo. Conte e Azzolina: “Decisione non semplice presa in via prudenziale”. Ecco il testo del Dpcm con le nuove misure anche per la sanità
Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. L’annuncio in una conferenza stampa del Ministro dell’Istruzione e del presidente del Consiglio. Azzolina: “Non è stata una decisione semplice. Spero che gli alunni tornino al più presto a scuola”. Conte: “Decisione prudenziale presa dopo parere del Comitato tecnico scientifico”. Nel Dpcm anche molte misure sanitarie. IL TESTO
“Da domani (5 marzo ndr.) fino al 15 marzo le scuole in Italia saranno chiuse”. Lo ha annunciato la Ministra all’Istruzione pubblica, Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi. Dopo i rumors sulla decisione che si erano susseguiti in giornata nel tardo pomeriggio è arrivata quindi la conferma che tutte le scuole e le Università chiuderanno i battenti per i prossimi 10 giorni.
“Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”, ha detto Azzolina parlando a Palazzo Chigi.
“È una decisione di impatto, spero che gli alunni tornino al più presto a scuola”, ha precisato la ministra dell’istruzione che ha assicurato “l’impegno” perché questo “servizio pubblico essenziale continui anche fornito a distanza”.
“Voglio firmare il Dpcm già stasera, anzi lo farò perché la misura” sulle scuole “parte da domani”, ha detto il premier Giuseppe Conte parlando a Palazzo Chigi in sala stampa.
“Questa mattina – ha precisato il presidente del Consiglio – tutti i ministri ci siamo riuniti per valutare un aggiornamento sull’emergenza sanitaria e ho richiesto anche la presenza del presidente dell’Iss, professor Brusaferro, che ci ha aiutato a valutare quale è la situazione attuale epidemiologica e ci ha fornito tutta una serie di valutazione tecniche, che ci sono servite per avere un aggiornamento a tutto campo sulla situazione emergenziale”.
“Un’ampia parte dello scambio informativo è stato dedicato alle scuole e all’università. Abbiamo fatto una ampia valutazione e l’orientamento è stato quello di disporre in via prudenziale la chiusura. Ci siamo anche detti ‘attenzione, però, su questo demandiamo al professor Brusaferro di ritirarsi con il Comitato tecnico scientifico per un approfondimento tecnico scientifico’. Ecco perché abbiamo impiegato un po’di tempo”, ha rimarcato il premier.
Nel Dpcm si spiega che sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa.
<br />
Nel decreto sono poi previste molte altre misure a valere sull’intero territorio nazionale: dallo stop a congressi e riunioni, fino alle sospensioni per manifestazioni e competizioni sportive. Non mancano le novità anche per la sanità.
Tra queste, viene fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. Allo stesso modo, l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, viene limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Arrivano nuove indicazioni anche per gli istituti penitenziari e per quelli penali per minori. Si spiega che le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale dovranno assicurare al Ministero della giustizia un “idoneo supporto2 per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni delle zone a rischio, sino al termine dello stato di emergenza.
E ancora, il personale sanitario il personale sanitario si dovrà attenere alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute.
Si raccomanda poi alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni a rischio dovrà comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.
A quel punto l’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti dovranno provvedere, sulla base delle comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini Inps (circolare Inps Hermes 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’Inps, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
L’operatore di sanità pubblica dovrà inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
Per massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria sarà indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
In caso di di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza dovrà:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
Sarà compito dell’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico procederà secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020.
Recepite infine gran parte delle misure di prevenzione generale rivolte a tutta la popoalzione messe a punto ieri dal Comitato tecnico scientifico:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.