Coronavirus. Via libera ad acquisto mascherine chirurgiche anche senza marchio CE e ad assunzione medici e infermieri in pensione. Il Decreto ‘Gualtieri’ in Gazzetta Ufficiale
Due le importanti novità rispetto all’ultima bozza pubblicata ieri. Per proteggere gli operatori sanitari autorizzato anche l’acquisto di mascherine senza marchio CE e data la possibilità a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di assumere personale in quiescenza. Confermate invece la proroga della validità della tessera sanitaria e data la possibilità ai medici che non hanno potuto sostenere l’esame di abilitazione di essere ammessi ai corsi regionali di formazione in medicina generale. IL TESTO DEL DECRETO
Possibilità di assunzione di medici e infermieri in pensione per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. E ancora, si potranno acquistare anche mascherine prive di marchio CE previa valutazione dell’Iss in coerenza con le linee guida Oms. Sono queste le due principali novità rispetto alla bozza pubblicata ieri del Decreto Legge, approvato dal Cdm lo scorso 28 febbraio e presentato in conferenza stampa dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Confermate invece la proroga della validità della tessera sanitaria e data la possibilità ai medici che non hanno potuto sostenere l’esame di abilitazione di essere ammessi ai corsi regionali di formazione in medicina generale. Disposto anche che il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posto in quarantena o in isolamento volontario è equiparato ad un periodo di ricovero ospedaliero.
Ecco tutte le misure d’interesse sanitario:
Art. 12. Proroga validità tessera sanitaria
L’articolo prevede che la validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all’assistito, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d’intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
Art. 19. Misure urgenti in materia di pubblico impiego
La misura prevede che oi periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
Previsto invece che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni non dovuti al Covid-19 imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Art. 23. Misure urgenti per personale medico e infermieristico
La norma dispone come al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province interessate dall’emergenza, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
Art. 24. Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso
Stabilito come allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.
Art. 29. Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022
In deroga, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca in data 24 febbraio 2020 a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’abilitazione all’esercizio professionale, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell’università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all’esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi, né partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali.
Art. 34. Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
Con la misura è previsto che i Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile, sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Inoltre, in relazione all’emergenza e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico.
Infine stabilito che in relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.