Ddl Lorenzin. L’Affari Sociali licenzia il testo con molte modifiche. A partire dal come riconoscere le nuove professioni sanitarie. Su parafarmacie e punteggio rurali rimandato invece tutto all’Aula. Si parte il 9 ottobre
FONTE QUOTIDIANOSANITA
Dopo le molte modifiche apportate nel corso dell’esame rispetto al testo del Senato, è stato infine approvato ieri il nuovo articolo 9 sull’esercizio abusivo della professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Introdotte modifiche agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice Penale. La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione da 1.500 euro a 3.000 euro. LA BOZZA DEL TESTO APPROVATO
Dopo il superamento dello ‘scogio’ riguardante il riconoscimento delle nuove professioni, si è concluso ieri in Commissione Affari Sociali alla Camera l’esame del Disegno di legge Lorenzin sulla riforma degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche. il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente è stato trasmesso alle Commissioni competenti in modo da far pervenire i rispettivi pareri entro la seduta di giovedì 5 ottobre, nella quale potrà essere conferito il mandato al relatore. Il testo è calendarizzato in Aula per il 9 ottobre.
Rimandato adl dibattito in Aula il tema del “delicato rapporto” tra parafarmacie e farmacie dal momento che non si è riusciti in Commissione a trovare una soluzione complessiva. In tal senso, come sottolineato dal presidente Mario Marazziti, “una soluzione condivisa potrà essere trovata nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea, anche attraverso un confronto da svolgere all’interno del Comitato dei nove. In tale sede potrebbe essere trovata una soluzione anche al rilevante problema del contenzioso che riguarda le farmacie rurali in merito al concorso straordinario per l’apertura di nuove farmacie”. Il riferimento in questo caso riguarda il possibile punteggio maggiorato da riconoscere ai farmacisti rurali. Una questione che ha fatto sì che la conclusione concorsuale sia al momento da considerarsi non definitiva bensì sub judice.
Intanto, nella giornata di ieri, è stato approvato il nuovo articolo 9 sull’esercizio abusivo della professione. Qui si stabilisce che chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La pena è invece da uno a cinque anni di reclusione e la multa da 15.000 euro a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere questo reato.
All’articolo 589 (omicidio colposo) del Codice Penale dopo il terzo comma è inserito il seguente: “La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria”. Mentre all’articolo 590 (lesioni personali colpose) dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.
La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio.
Infine, chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.
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