Decreto “Aiuti Bis”. Ok finale del Senato. Ecco tutte le novità per la sanità
Previste nuove norme in tema di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici; norme sul riparto fra le regioni del finanziamento del Fondo sanitario nazionale; istituito un fondo da 200 mln per la partecipazione dell’Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l’acquisto di vaccini contro il Covid destinati ai Paesi a reddito medio e basso. E, ancora, si amplia a 25 mln il contributo per il bonus psicologo. IL TESTO.
Con 178 voti favorevoli, nessuno contrario e 13 astensioni, il Senato, il 20 settembre, ha definitivamente approvato il ddl n. 2685-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd. decreto aiuti-bis), esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Per quanto riguarda la sanità si segnalano novità in tema di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici; norme sul riparto fra le regioni del finanziamento del Fondo sanitario nazionale; l’istituzione di un fondo da 200 milioni di euro per il 2022 per la partecipazione dell’Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l’acquisto di vaccini contro il Covid destinati ai Paesi a reddito medio e basso. E, ancora, si amplia a 25 milioni di euro il contributo per il bonus psicologo.
Di seguito una sintesi degli interventi principali nel settore sanitario:
Articolo 18 (Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)
Il comma 1 reca una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici. Tali norme concernono l’eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa regionale per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti). La disciplina transitoria in oggetto si pone in parziale deroga alla normativa ordinaria in materia, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio ad un accordo in sede di Conferenza permanente Stato Regioni per la definizione delle modalità procedurali di ripiano (accordo successivo all’eventuale accertamento del superamento del limite annuo).
I commi 2 e 3 recano alcune modifiche alla disciplina sui limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, di cui all’articolo 1, commi da 574 a 584, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. La novella di cui al comma 2, con riferimento alle ipotesi di accertato superamento del limite, introduce un termine temporale, fissandolo al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, per la determinazione, da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), della quota del ripiano, attribuita ad ogni azienda farmaceutica interessata e ripartita per ciascuna regione, nonché per la relativa comunicazione all’azienda e alle regioni e province autonome. Il comma 3 integra la norma che prevede un meccanismo di compensazione per i casi in cui le aziende farmaceutiche non provvedano ai versamenti dovuti alle regioni in base alle suddette quote di ripiano, disponendo che gli stessi enti territoriali trasmettano annualmente all’Aifa un’apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base al medesimo meccanismo di compensazione.
Articolo 19 (Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)
L’articolo reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La novella di cui al comma 1, lettera a), estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell’equilibrio economico). La successiva lettera b), al numero 1), estende al 2022 un’altra norma transitoria, anch’essa già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento in oggetto è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all’85 per cento, dell’applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale.
La novella di cui al numero 2) della stessa lettera b) reca alcuni termini temporali per la definizione del riparto relativo al 2022 e pone un termine temporale per l’adozione del decreto ministeriale – decreto già previsto dalla disciplina finora vigente –di definizione a regime dei pesi in base ai quali si deve modulare, per ciascuna regione e ai fini del riparto in oggetto, il valore – previamente stabilito in base alle regioni di riferimento – del fabbisogno regionale standard.
Articolo 24 (Iniziative multilaterali in materia di salute)
L’articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell’Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l’acquisto di vaccini contro il Covid destinati ai Paesi a reddito medio e basso. Alla copertura dell’onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione si provvede mediante una riduzione, nell’identica misura di 200 milioni di euro per il 2022, di un fondo (presente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) relativo al finanziamento di vari interventi connessi all’emergenza da Covid.
Articolo 25 (Bonus psicologi)
L’articolo, modificando il comma 3 dell’articolo 1-quater del D.L. n. 228/2021, amplia a 25 milioni di euro per l’anno 2022 – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l’erogazione – da parte delle regioni e delle province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione pari complessivamente a 15 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022, che è corrispondentemente incrementato.
Tra le diverse modifiche approvate in commissione troviamo inoltre la proroga al 31 dicembre