Decreto Bollette. Dal payback per i dispositivi medici alla stretta per i medici a gettone fino alle nuove norme per contrastare la violenza contro i sanitari. Ecco il testo in GU
Le aziende del Ssn, al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, potranno incrementare la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Anticipata al 1° giugno 2023 l’operatività del fondo destinato all’erogazione dell’indennità di pronto soccorso per il personale della dirigenza medica e del comparto sanità. Si elimina il vincolo di esclusività per personale infermieristico e ostetriche. Nuove misure per specializzandi medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi. IL TESTO
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 il Decreto Bollette varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso martedì 28 marzo. Molte le misure di interesse sanitario contenute nel provvedimento, a partire dall’istituzione di un fondo da 1.085 milioni per limitare l’impatto dei 2,2 miliardi di payback previsti a carico delle imprese produttrici di dispositivi medici.
Le aziende del Ssn, per fronteggiare l’urgenza nei servizi di emergenza ospedalieri e al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono incrementare la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Anticipata al 1° giugno 2023 l’operatività del fondo destinato all’erogazione dell’indennità di pronto soccorso per il personale della dirigenza medica e del comparto sanità.
Fino al 31 dicembre 2025 si allargano le maglie dei concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Ssn nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Si introduce una misura sperimentale volta a consentire che i medici in formazione specialistica, su base volontaria e al di fuori dell’orario dedicato alla formazione, possano assumere incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri fino a 8 ore settimanali.
Si elimina fino al 31 dicembre 2025 il vincolo di esclusività per personale infermieristico e ostetriche. Introdotte infine nuove misure di assumere a partire dal terzo anno di specialistica medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi; e nuove disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario.
Ecco tutte le novità introdotte per la sanità, articolo per articolo.
Articolo 8 (Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)
Per superare il problema legato al payback dei dispositivi medici si prevede l’istituzione di un fondo per il 2023 il cui importo è di 1.085 milioni di euro per limitare l’impatto dei 2,2 miliardi previsti a carico delle imprese che da mesi stanno protestando e denunciando le storture della norma. Le aziende che non hanno attivato contenzioso o, che rinunciano allo stesso versano alle Regioni, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella già determinata.
Articolo 9 (Iva su payback dispositivi medici)
Le aziende fornitrici dei dispositivi medici possono portare in detrazione l’Iva determinata, scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati.
Articolo 10 (Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta)
Arriva qui una stretta per i medici a gettone. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere alle esternalizzazioni una volta e senza proroga per l’affidamento a terzi di servizi medici ed infermieristici e solo in determinate condizioni:
– solo in caso di effettiva necessità e urgenza, da motivare nel provvedimento con cui si appalta all’esterno in servizio;
– solo dopo aver preventivamente verificato l’impossibilità di utilizzare il personale già in servizio, di assumere gli idonei utilmente collocati in graduatorie, di espletare procedure di reclutamento;
– l’affidamento può riguardare solo i punti di primo intervento, di pronto soccorso e non può durare più di dodici mesi;
– la scelta deve ricadere su operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei prescritti requisiti di professionalità e che rispettano le disposizioni in materia d’orario di lavoro;
– atteso che le esternalizzazioni stanno provocando nelle Regioni interessate un rilevante incremento dei costi per beni e servizi, cui non sempre corrispondono adeguati livelli qualitativi delle prestazioni, la norma prevede anche che il Ministro della salute con proprio decreto, sentita l’ANAC, elabori atti di indirizzo per favorire l’economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto, recanti le specifiche tecniche, gli standard di qualità e i prezzi di riferimento dei servizi medici ed infermieristici in parola;
– La stazione appaltante deve motivare espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni di cui sopra, pena la valutazione della fattispecie ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale.
– Il personale sanitario che abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.
– le aziende e gli enti interessati, per reinternalizzare i servizi appaltati, possono avviare le procedure selettive per il reclutamento del personale necessario per le funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Le procedure non sono aperte a coloro che, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato si siano dimessi dalle dipendenze del Ssn.
Articolo 11 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza)
La norma consente alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di ricorrere, per l’anno 2023, alle prestazioni aggiuntive la cui tariffa oraria può essere aumentata fino a 100 euro lordi.
È anticipata al 1° giugno 2023 la specifica indennità per chi lavora in pronto soccorso prevista dalla legge di Bilancio solo a partire dal 1° gennaio 2024 per un importo complessivo di 200 milioni.
Articolo 12 (Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)
La norma ha l’obiettivo di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, facendo fronte alla carenza di professionisti nei servizi di emergenza-urgenza attraverso un ampliamento della platea dei professionisti che possono accedere al servizio e alle procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione.
Fino al 31 dicembre 2025 vi potrà accedere:
– chi ha maturato, tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio anche non continuativo presso i servizi di emergenza-urgenza è ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza sanitaria del settore, anche se privo del relativo diploma di specializzazione;
– in via sperimentale, gli specializzandi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha conferito l’incarico.
Il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale.
Introdotto inoltre un nuovo regime ai fini pensionistici, che tiene conto del lavoro svolto come usurante nei servizi di emergenza-urgenza, applicando per ogni anno di servizio prestato un coefficiente di trasformazione che incrementa il trattamento di pensione in uscita del sanitario.
Articolo 13 (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)
Fino al 31 dicembre 2025 si abolisce il vincolo di esclusività per il personale infermieristico e le ostetriche (a legislazione vigente è consentita la deroga per un massimo di 8 ore settimanali fino al 31 dicembre 2023).
Articolo 14 (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
La norma introduce una novità consentendo, a regime, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale coloro che, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica (medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi), regolarmente iscritti, siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. Viene eliminato il limite al 31 dicembre 2025 e non è previsto un termine.
Pertanto, la norma introduce una fattispecie ordinaria e non più eccezionale.
Articolo 15 (Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero)
Sempre per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito il riconoscimento in deroga delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero e i professionisti possono esercitare in modo temporaneo presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate.
Articolo 16 (Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario)
La norma rafforza il sistema normativo penale posto a tutela del personale sanitario, socio-sanitario e ausiliario.
– procedibilità d’ufficio
– reclusione aumentata anche in caso di lesioni non gravi o gravissime – da 2 a 5 anni – per chi comunque aggredisce operatori sanitari.
Giovanni Rodriquez