Decreto Calabria Bis. Al via l’esame in aula alla Camera. Il voto previsto per domani. Ecco tutte le novità
Per garantire l’esigibilità dei Lea il commissario ad acta viene autorizzato ad un piano assunzionale straordinario che consenta di procedere all’assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell’emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite di 12 mln. La corresponsione del compenso aggiuntivo per i commissari straordinari delle Asp e Ao viene subordinata ad un esito positivo della verifica da parte del commissario ad acta. Atti aziendali e bilanci dovranno essere approvati entro 90 giorni. IL TESTO
Prenderà il via oggi l’esame del Decreto Calabria Bis in Aula alla Camera. In programma nella giornata di domani le votazioni. Nel corso dei lavori in Commissione Affari Sociali sono stati approvati diversi emendamenti. Tra questi, un emendamento di PD, M5S e FI autorizza il commissario ad acta, al fine di garantire l’esigibilità dei Lea, ad un piano assunzionale straordinario che consenta di procedere all’assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell’emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20% rispetto alla somma stanziata all’articolo 6, ossia 60 milioni all’anno per il triennio 20-21-2023.
Un ulteriore emendamento di IV stabilisce poi che il commissario ad acta potrà essere affiancato da uno o più sub commissari, ma comunque in numero non superiore a tre.
Con un emendamento di FI si chiarisce inoltre che la corresponsione del compenso aggiuntivo per i commissari straordinari delle Asp e Ao viene subordinata ad un esito positivo della verifica da parte del commissario ad acta.
Tre emendamenti del PD estendono poi il termine temporale entro il quale dovranno essere approvati gli atti aziendali ed i bilanci aziendali. Non saranno più 60 ma 90 i giorni a disposizione, e si specifica inoltre che ad essere approvato dovranno essere i bilanci relativi ad esercizi già conclusi.
Infine, un emendamento di PD e M5S fa sì che il Commissario straordinario dovrà informare la conferenza dei sindaci e le organizzazioni sindacali – che potranno formulare al riguardo proposte non vincolanti – sulle misure di risanamento adottate non più ogni sei ma ogni tre mesi.
Ecco cosa prevede il testo modificato all’esame di Montecitorio.
Articolo 1 (Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale)
Il Commissario ad acta nominato dal Governo sarà chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro
dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria. La Regione dovrà mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico.
Dovrà inoltre mettere a disposizione del commissario un contingente minimo di 25 unità di personale “dotato di adeguata esperienza professionale”, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale.
E cosa accadrà se, come già capitato in passato, la Regione dovesse ostacolare l’operato del commissario? Nel decreto si prevede che, in caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario ad acta ne dovrà dare comunicazione al Consiglio dei ministri invitando la Regione a garantire il necessario supporto entro 30 giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il “superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario ad acta ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari”.
Nel suo ruolo il commissario ad acta sarà affiancato da uno o più sub commissari in numero comunque non superiore a 3 “in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa”, e potrà avvalersi anche del supporto tecnico e operativo di Agenas.
Al fine di garantire l’esigibilità dei livelli essenziali di assistenza nella regione Calabria, anche in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza il Commissario ad acta ad un piano assunzionale straordinario per l’assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell’emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20 per cento delle risorse previste dall’articolo 6, del presente decreto.
Articolo 2 (Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)
Il Commissario ad acta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, dovrà nominare un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d’intesa con la Regione entro il termine di 10 giorni, la nomina verrà effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui dovrà essere invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno 3 giorni.
I Commissari straordinari dovranno adottare gli atti aziendali entro il termine di 90 giorni. Questi, saranno poi approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei Lea e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro. Entro lo stesso termine temporale dovranno inoltre approvare i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi.
Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il Commissario straordinario, d’intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari, dovrà informare mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell’emergenza da Covid-19. La conferenza potrà formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del Covid-19.
Articolo 3 (Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria)
Il Commissario ad acta dovrà adottare entro 30 giorni il programma operativo Covid previsto dal Decreto Cura Italia, definendo, inoltre, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione.
Ma non sarà lui a dover attuare quest’ultimo compito. Infatti nel testo si spiega che l’attuazione dei progetti di edilizia sanitaria, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico, verranno attuati dal commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri che potrà avvalersi allo scopo di Invitalia.
Articolo 4 (Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Nel caso di sciogliemento delle Aziende sanitarie per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, la Commissione straordinaria per la gestione dell’ente dovrà operare, per la garanzia dei Lea, in coordinamento con il Commissario ad acta, in conformità con gli obiettivi del Piano di rientro.
La Commissione straordinaria per la gestione dell’ente si avvarrà, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro della salute. La Commissione straordinaria dovrà adottare l’atto aziendale e approvare i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. In caso di mancata adozione dell’atto aziendale o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte della Commissione straordinaria nei tempi stabiliti, vi provvede il Commissario ad acta.
Articolo 5 (Supporto e collaborazione al Commissario ad acta)
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta potrà avvalersi anche del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione dell’Agenzia delle entrate.
Articolo 6 (Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria)
Per supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria viene destinata una cifra complessiva di 180 milioni per il triennio 2021-2023. Previsto anche lo stanziamento di ulteriori altri 15 milioni per il sistema di programmazione e controllo del Ssr.
Articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali)
Le disposizioni sul commissariamento si applicheranno per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 8 (Rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario)
Limitatamente all’anno 2020, considerato l’attuale quadro pandemico, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
Articolo 9 (Clausola di invarianza finanziaria)
Dalle disposizione previste dal Decreto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 10 (Entrata in vigore)
Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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