Decreto Rilancio. “Rafforzare le Usca e la rete ospedaliera. Stabilizzazione precari e più contratti di specialistica”. Il parere della Commissione Affari Sociali
Nella proposta di parere favorevole si chiede inoltre alla Commissione Bilancio di valuare l’opportunità di adottare su tutto il territorio nazionale un protocollo uniforme di tipo informatico in materia di telemedicina, prevedere che l’infermiere di famiglia o comunità partecipi all’attuazione dei piani di assistenza territoriale, circoscrivere il riconoscimento delle funzioni assistenziali e dell’incremento tariffario per le strutture private alle attività effettivamente svolte e in riferimento esclusivo all’emergenza.
Parere favorevole da parte della Commissione Affari Sociali della Camera al Decreto Rilancio. Molte le osservazioni inserite nel documento da parte dei deputati della XII Commissione. Tra queste, un rafforzamento delle Usca e della rete ospedaliera, con particolare attenzione per i posti letto di terapia intensiva.
La stabilizzzione dei precari della sanità ed un incremento dei contratti di specialistica in medicina, nonché l’estensione alla formazione dei medici di medicina generale. L’adozione su tutto il territorio nazionale un protocollo uniforme di tipo informatico in materia di telemedicina, e la previsione che l’infermiere di famiglia o comunità partecipi all’attuazione dei piani di assistenza territoriale.
Queste le osservazioni inserite nella proposta di parere favorevole approvata.
Valuti la Commissione di merito l’opportunità di:
a) all’articolo 1, al fine di garantire una più ampia funzionalità delle USCA, rafforzare in maniera stabile il sistema assistenziale territoriale, prevedendo che ne facciano parte, stabilmente, anche i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni;
b) all’articolo 1, comma 7, prevedere che il conferimento degli incarichi ai professionisti affinché supportino le USCA nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell’integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari degli ambiti territoriali (legge n. 328 del 2000) comprenda anche gli psicologi regolarmente iscritti all’albo professionale, considerato il disagio creatosi a seguito di mesi di contenimento, nonché altre figure professionali, come ad esempio gli assistenti sociali;
c) all’articolo 1, prevedere che siano emanate linee d’indirizzo finalizzate all’adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di telemedicina, per la gestione terapeutica, del rischio clinico e la presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-CoV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità;
d) prevedere, sempre all’articolo 1, che l’infermiere di famiglia o comunità partecipi all’attuazione dei piani di assistenza territoriale per l’identificazione e la gestione dei contatti e l’organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva, ricoprendo altresì un ruolo di responsabilità e coordinamento nell’ambito dei processi infermieristici a livello distrettuale;
e) all’articolo 2, riconsiderare la previsione del rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del SSN attraverso il ripristino di un’adeguata disponibilità di posti letto per la terapia intensiva (14 posti letto ogni 100.000 abitanti), anche in considerazione delle conseguenze che ciò determinerebbe in tema di fabbisogni di personale sanitario, assicurando che tale ripristino sia accompagnato da un piano di fabbisogno assunzionale anche in altri ambiti della rete ospedaliera, calibrati inoltre sul reale bisogno assistenziale;
f) introdurre una disposizione volta ad estendere anche al personale del Servizio sanitario nazionale il requisito dei tre anni di servizio alla data del 31 dicembre 2020 per poter accedere alla stabilizzazione, come già previsto dalla legge di bilancio 2020 per tutti gli altri dipendenti della pubblica amministrazione, consentendo anche a coloro che sono impegnati nell’emergenza di accedere alle procedure di stabilizzazione o alle procedure concorsuali riservate;
g) all’articolo 4, circoscrivere il riconoscimento delle funzioni assistenziali e dell’incremento tariffario per le strutture private alle attività effettivamente svolte e in riferimento esclusivo all’emergenza, prevedendo altresì che lo schema di decreto di cui al comma 2 sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti;
h) all’articolo 5, prevedere un maggiore incremento delle risorse per ulteriori contratti di formazione specialistica per i medici specializzandi nonché l’estensione alla formazione dei medici di medicina generale;
i) all’articolo 7, sopprimere il riferimento ai dati reddituali dei nuclei familiari tra gli elementi che il Ministero della salute deve raccogliere al fine di stimare il fabbisogno di salute della popolazione;
j) all’articolo 72, comma 2, lettera a), includere tutte le professioni di cui alla legge n. 3 del 2018 che operano nel settore sanitario tra coloro che hanno diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, che rischiano altrimenti di subire un’ingiustificata discriminazione;
k) all’articolo 82, comma 3, laddove si prevede che il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta, introdurre un riferimento all’entità della pensione, che spesso, soprattutto con riferimento alle pensioni di reversibilità, è molto modesto;
l) introdurre una disposizione volta a modificare l’articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, assicurando che destinatari del Fondo di solidarietà per i familiari di sanitari vittime del COVID-19 siano i familiari di tutti coloro che svolgono professioni sanitarie e socio-sanitarie, inclusi gli assistenti sociali, eventualmente facendo riferimento alle professioni di cui alla legge n. 3 del 2018;
m) introdurre una disposizione che preveda interventi di sostegno per le residenze sanitarie per le persone non autosufficienti che, soprattutto in alcune regioni d’Italia, si sono trovate a gestire situazioni particolarmente complicate;
n) inserire una disposizione volta a istituire finanziamenti per le sperimentazioni terapeutiche, anche sulla base di quanto sta emergendo dalle audizioni che la XII Commissione sta svolgendo sul tema delle sperimentazioni per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19;
o) inserire una disposizione volta a introdurre un codice speciale di esenzione per coloro i quali sono stati affetti dal virus e che, conseguentemente, hanno la necessità di sottoporsi ad esami e controlli complessi e costosi.