Decreto Super Green Pass. Via libera anche dalla Camera. Il provvedimento è legge. Obbligo terza dose per personale sanitario
Semaforo verde da Montecitorio con 279 voti a favore e 45 contrari. Il provvedimento estende inoltre l’obbligo di vaccinazione contro il Covid al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. IL TESTO
La Camera ha approvato in via definitiva con 279 voti a favore, 45 contrari ed un astenuto il decreto sul super Green Pass. Si tratta del provvedimento con cui il Governo era intervenuto a fine novembre per contenere la curva dei contagi e la diffusione della variante Omicron, introducendo la necessità di esibire una certificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid per accedere a diversi esercizi e attività.
Introdotto l’obbligo di terza dose per gli operatori sanitari, ed esteso l’obbligo di vaccinazione contro il Covid al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
L’articolo 1 modifica la disciplina dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid, già previsto per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Si prevede l’estensione dell’obbligo, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. Viene specificato che l’obbligo di vaccinazione, per queste categorie, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo. Resta ferma l’esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità di verifica dell’adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento sono ridefinite e ne viene demandato il controllo agli ordini professionali (e alle relative Federazioni nazionali), mediante verifica dei certificati verdi Covid, confermando il principio della sospensione da ogni attività lavorativa.
L’articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale previsto dall’art. 1 del provvedimento, relativo sia al ciclo primario (o all’eventuale dose unica prevista) sia alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, il personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazional. La disposizione, inoltre, qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale.
L’articolo 2-bis, introdotto al Senato, prevede, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) delle pubbliche amministrazioni, il diritto all’assenza dal lavoro, ai fini della somministrazione della vaccinazione contro il Covid, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.
L’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici mesi a nove mesi la durata di validità del certificato verde Covid generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il Covid (o dall’eventuale dose unica prevista) e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall’eventuale somministrazione di una dose di richiamo sia quello generato dall’assunzione di una dose di richiamo.
L’articolo 4, comma 1, lettera b), e comma 2, estende – con decorrenza dal 6 dicembre 2021 – all’accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive la condizione del possesso del certificato verde Covid e modifica – con la medesima decorrenza del 6 dicembre 2021 – la disciplina in materia per le piscine, i centri natatori, le palestre, le strutture sportive per la pratica di sport di squadra ed i centri di benessere.
Mentre il comma 1, lettera a), sopprime il secondo periodo dell’articolo 6, comma 3, del decreto- legge n.52 del 2021, ai sensi del quale, in zona gialla, è interdetto l’utilizzo degli spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. La lettera c) dell’art. 4, comma 1, estende l’obbligo di certificazione verde Covid (green pass) per l’accesso ai treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, ai traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti; tali disposizioni si applicano dal 6 dicembre 2021 e ne sono esclusi i soggetti di età inferiore ai dodici anni. Sui mezzi di TPL locale e regionale le verifiche potranno essere svolte secondo modalità a campione. La lettera c-bis) dell’articolo 4, comma 1 specifica che la disciplina che richiede, in via transitoria, il possesso di un certificato verde Covid – di base o, a seconda dei casi, “rafforzato” – ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro si applica anche ai titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande.
Il comma 1 dell’articolo 5 riformula, con riferimento ad un complesso di ambiti ed attività per i quali sia richiesto il possesso di un certificato verde Covid, una delle fattispecie di esenzione, sostituendo il rinvio mobile ai soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione contro il Covid con il riferimento ai minori di età inferiore a dodici anni. Opera inoltre una revisione – con decorrenza, ai sensi del successivo comma 2, dal 29 novembre 2021 – delle misure restrittive nelle zone cosiddette gialle ed arancioni, ponendo il principio secondo cui, in tali zone, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all’emergenza epidemiologica da Covid, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde Covid generato in base a vaccinazione contro il Covid o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta.
Il comma 1 dell’articolo 6 prevede che, per il periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2022, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni, siano consentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde Covid generato in base a vaccinazione contro il Covid o in base a guarigione dal medesimo. Sono esclusi dall’ambito delle suddette norme (di cui agli articoli 5 e 6) limitative delle tipologie di certificati ammesse – con conferma delle disposizioni limitative già vigenti – i servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché le mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale. Il comma 2 dell’articolo 5 e il comma 2 dell’articolo 6 concernono le modalità della verifica del possesso dei certificati verdi Covid, in relazione alle suddette norme (di cui ai medesimi articoli 5 e 6) limitative delle tipologie di certificati ammesse.
L’articolo 7 demanda ai prefetti l’adozione di un piano per effettuare i controlli del rispetto del possesso delle certificazioni verdi.
L’articolo 8 demanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il Sars-CoV-2.
L’articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 l’applicazione della disciplina transitoria – di cui all’articolo 2 del D.Lgs n. 100/2011 – relativa all’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell’adozione del decreto interministeriale, coordinato dal Ministro della transizione ecologica, previsto dall’articolo 72, comma 3 del D. Lgs. n. 101 del 2020, che ha dettato la nuova disciplina per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell’ambiente.
L’articolo 9-bis, introdotto al Senato, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
L’articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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