DIRIGENTI PROF.SAN.: La manovra e le professioni sanitarie: tre questioni da approfondire
Deroga iscrizione all’Ordine, integrazione delle 22 professioni sanitarie nell’ambito della programmazione sanitaria prevista dal nuovo Patto per la Salute e indennità di esclusività anche per la dirigenza professionale. Tre aspetti da “gestire” con cura
La lettura dei contenuti della “manovra 2019” hanno stimolato riflessioni ed approfondimenti, con particolare riferimento a tre importanti argomentazioni:
1. La deroga all’iscrizione a Ordini per professionisti sanitari senza titoli (da comma 283-bis a comma 283-septies)
Lo sviluppo delle 22 Professioni Sanitarie si è realizzato in fasi temporali diverse, con importanti normative: – Il DPR 162/1982, la legge 341/’90, i Decreti Ministeriali istitutivi dei 22 Profili Professionali (dal 1994 in avanti), il DM 109/1999, il DM 11/11/2011.
Appare corretta la posizione del Legislatore, finalizzata a creare degli elenchi di professionisti afferenti agli Albi dello specifico Ordine, non iscrivibili allo stesso perché in possesso di un titolo abilitante diverso dalla Laurea, in linea con quanto richiesto dalla norma per l’esercizio professionale in quel dato periodo storico, al fine di garantire gli utenti ed i professionisti.
È necessario tenere conto che ancora oggi sono operativi molti professionisti che hanno ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale o con riferimento al DPR 162/1982 (almeno 12 professioni), o attraverso altri corsi attivati a livello regionale con autorizzazioni ministeriali.
Probabilmente per tutti gli operatori abilitati all’esercizio professionale precedentemente alla evoluzione normativa riguardanti i DD.UU. (341/1990) ed i CC.LL. (509/1999), anche al fine di combattere l’esercizio abusivo della professione, piuttosto che il riferimento ad “un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni” potrebbe risultare più corretto e ragionevole richiamare il possesso dei requisiti previsti dalla norma al momento dell’accesso nel mondo del lavoro.
2. Il Fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021 (Commi da 272 a 274)
La “Manovra” specifica che“Il Fondo sanitario nazionale si attesterà a 114,439 mld. Una cifra destinata a crescere nei prossimi anni. Il Fsn verrà infatti incrementato di 2 mld per il 2019 e per l’anno 2021 di ulteriori 1,5 mld. Gli aumenti per il biennio 2020-2021 saranno però subordinati alla stipula entro il 31 marzo 2019 di una specifica Intesa in Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. Queste misure riguarderanno in particolare:
… omissis …
1. il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti ospedaliere e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento a cronicità e liste d’attesa;
2. la valutazione dei fabbisogni del personale del Ssn e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali;
3. l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Ssn
4. la promozione della ricerca in ambito sanitario;
5. il miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza nell’uso dei fattori produttivi, e l’ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;
… omissis”
Un primo aspetto di analisiriguarda un finanziamento sicuramente sottostimato rispetto ai nuovi bisogni della popolazione, con particolare riferimento al grande capitolo “cronicità / fragilità / disabilità” (dati ASI 2017 e dati letteratura Scaccabarozzi):
– popolazione età 65 – 74 aa n. 6.594.416 (stima 244.000 fragilità/disabilità – 3,7% popolazione)
– popolazione età > 75 aa n. 6.927.062 (stima 485.000 fragilità/disabilità – 7% popolazione)
– n. 23.386.000 famiglie, di cui 8.021.976 costituite da un solo componente (31,6%).
Un secondo aspetto di analisiriguarda la funzione programmatoria ed organizzativa, con riferimento ai punti di programma sopra citati, e le variabili da considerare per garantire la risposta ai nuovi bisogni di salute della popolazione:
– l’analisi delle situazioni demografiche, epidemiologiche e socio-economiche che riguardano la popolazione ed il Paese;
– la definizione ed il rispetto dei LEA;
– il rispetto del DM 70/2015 (Standard Ospedalieri – Lorenzin);
– l’implementazione dei servizi territoriali e la continuità H/Territorio;
– il rispetto del vincolo economico per la spesa del personale;
– le esigenze riorganizzative, tenuto conto dell’evoluzione formativa delle 22 professioni sanitarie, e le conseguenti nuove definizioni di integrazioni, collaborazioni, ruoli e responsabilità, nel rispetto delle normative che regolamentano e disciplinano le professioni sanitarie e dei contenuti dei Codici Deontologici di riferimento.
La stima dei professionisti che otterranno l’abilitazione all’esercizio professionale (65% degli iscritti ad ogni singolo corso) nel triennio 2018/2020 viene riportata nella tabella allegata:
Probabilmente è opportuno approfondire la questione tendo conto di alcuni aspetti fondamentali:
– in Europa la situazione è diversa e la numerosità di Professioni Sanitarie è molto minore;
– le tipologia di professionisti che servono al funzionamento delle strutture del SSN e convenzionate, e la loro numerosità;
– la parcellizzazione è nemica della razionalizzazione;
– il rischio di generare contenitori di inoccupati e frustrati;
3. Indennità di esclusività (Comma 286)
Il testo della Manovra 2019 specifica “A decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 il trattamento economico stabilito per la categoria di dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’articolo 15-quater, co. 5, del D. lgs. n. 502/1992 concorre alla formazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico delle amministrazioni competenti, con oneri a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale”.
Stante il fatto che il contenuto proposto richiama il D.Lgs 502/92 (modificato poi con il 517/93 e con il 229/99), e che in quel periodo la Dirigenza delle Professioni Sanitarie non risultava ancora normata, tenuto conto della successiva evoluzione normativa (L. 502/2000, L. 43/2006, CCNL Area Dirigenza SPTA 2000 e 2008) che prevede l’attivazione della specifica dirigenza, è ragionevole e logico riconoscere l’esclusività anche alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, al pari di quanto già definito per tutte le altre Dirigenze afferenti all’Area Sanitaria, e superare la “stortura” contrattuale al momento in essere.
Dott. Marcello Bozzi
Segretario Associazione nazionale dirigenti professioni sanitarie (ANDPROSAN)