Dl Covid. Via libera definitivo alla Camera. Lo ‘scudo penale’ per gli operatori sanitari è legge
L’approvazione è arrivata con 311 voti favorevoli e 47 contrari. L’articolo 3-bis del provvedimento prevede che fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, saranno punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice dovrà tenere conto anche della limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili. IL TESTO
Via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto Covid nel testo già licenziato le scorse settimane dal Senato. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 311 voti favorevoli, 47 contrari e due astenuti. Da segnalare che, nel corso della seduta, alcuni deputati di Lega e Fratelli d’Italia hanno presentato tre emendamenti identici con i quali miravano a sopprimere dal testo l’obbligo alla vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Questi emendamenti, su cui il Governo aveva espresso parere contrario, sono stati poi respinti con 334 pareri contrari, 48 favorevoli e 12 astenuti.
Tornando al provvedimento, questo prevede non solo le misure di contenimento dell’epidemia applicate nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, ma soprattutto la limitazione della responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria durante il periodo dell’emergenza Covid.
Più nel dettaglio, il decreto prevede all’articolo 1 le misure di contenimento dell’epidemia da applicare nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021. A tal riguardo, fa rinvio alle misure modulate dal Dpcm del 2 marzo 2021 (con una sorta di ‘clausola’ di revisione, in caso di variazione delle condizioni emergenziali); prevede l’applicazione delle misure di ‘zona arancione’, per tutte quelle zone che diversamente sarebbero ‘in giallo’; là dove si applichino le misure di zona arancione, conferma le limitazioni agli spostamenti verso le abitazioni private abitate; conferma i meccanismi che presiedono all’adozione di misure più restrittive, per regioni (o parti del loro territorio) che versino in particolari condizioni di contagio (o di misure ampliative, in situazioni opposte, previa intesa con il Ministro della salute); infine conferma l’apparato sanzionatorio per le trasgressioni delle misure.
Con l’articolo 2 dispone nello stesso periodo lo svolgimento comunque in presenza delle attività, dai servizi educativi dell’infanzia e scuola dell’infanzia, fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (salvo condizioni di eccezionale contagiosità e diffusione del morbo). Per gli altri anni di istruzione, le previsioni sono invece ‘graduate’, a seconda ci si riferisca a zone rosse ovvero a zone gialle e arancioni. Specifica previsione (circa l’attività in presenza) concerne l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
L’articolo 3 esenta (con riferimento alla campagna di vaccinazione) i somministratori del vaccino contro il Covid- 19 (i quali si siano attenuti alle indicazioni concernenti la relativa somministrazione) dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione.
L’articolo 3-bis prevede che durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice dovrà tenere conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.
L’articolo 4 disciplina un obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per il personale sanitario e socio-sanitario – più esattamente: per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali.
L’articolo 5 regola la manifestazione del consenso al vaccino contro il Covid-19, per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale.
L’articolo 9 proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale al 15 luglio.
Con l’articolo 10-bis si stabilisce che per le figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.