Elezioni Ordini, si cambia. Ecco il decreto del Ministero della Salute che disciplina le nuove procedure elettorali delle professioni sanitarie
fonte quotidianosanità
Il decreto era richiamato dall’articolo 4, della legge Lorenzin recante il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. Dovrà essere favorito l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza. Si conferma l’apetura alla possibilità di votazioni telematiche. In caso di parità di voto tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all’Ordine. IL TESTO
La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato il decreto attuativo della legge sulla riforma degli Ordini professionali. Solo la scorsa settimana i rappresentanti degli Ordini professionali dei medici, farmacisti, infermieri e veterinari, si erano incontrati con il Ministero della Salute per fare il punto sul testo ormai pronto all’emanazione. Il decreto era richiamato dall’articolo 4 della legge riguardante la revisione della disciplina delle professioni sanitarie.
Il decreto è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede.
Al fine di garantire che le nuove procedure rispondano pienamente alle effettive esigenze delle Federazioni e degli Ordini provinciali di tutte le professioni sanitarie a cui sono rivolte, il testo del decreto è stato definito con la collaborazione fattiva delle Federazioni nazionali: dei Medici e degli Odontoiatri; dei Farmacisti; dei Veterinari; degli Infermieri; delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica, delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Il decreto, composto da 7 articoli, all’articolo 1 (indizione delle elezioni), spiega che ciascun Ordine elegge il proprio Consiglio direttivo, Commissione d’albo e Consiglio dei revisori, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Inoltre, ciascun Ordine potrà stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.
L’articolo 2 (presentazione delle liste) specifica che sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti. I candidati possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. Le liste di candidati alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da almeno l’1% degli aventi diritto al voto.
L’articolo 3 (composizione dei seggi) sancisce che il seggio elettorale è composto:
a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo nonché del Collegio dei revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
All’articolo 4 (operazioni di voto) si spiega che, ferma restando la possiblità di adottare procedure telematiche, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche munite del timbro dell’Ordine, su cui sono riportati il nome o i nomi dei candidati da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Spetterà al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. Il voto potrà essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto potrà, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste.
Arriviamo così all’aritcolo 5 (operazioni di scrutinio) dove si dichiara che In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.
L’articolo 6 (proclamazione dei risultati) spiega che le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per cinque anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma. Inoltre si sottolinea come, a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori uscenti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età per provvedere alla distribuzione delle cariche.
All’articolo 7 (elezioni suppletive) si chiarisce che se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
Le disposizioni del decreto, come chiarito dall’articolo 8 (rinnovo degli organi e delle Federazioni nazionali) si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali.
Infine, l’articolo 9 (regolamento) spiega che ogni Federazione nazionale può adottare uno specifico regolamento per la disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali della Federazione stessa e degli Ordini provinciali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute.
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