Fisioterapista di famiglia, facciamo il punto
Gentile Direttore,
pochi giorni fa è stata data notizia di un ddl istitutivo del fisioterapista di famiglia; da tempo ne era stato presentato un altro che privilegia, non l’emulazione del modello medico di accrediatamento, bensì, in linea con le scelte delle Regioni sul superamento del modello convenzionale di rapporto di lavoro, il fisioerapista di comunità quale incarico professionale dei fisioerapisti dipendenti del Distretto sociosanitario di base e quindi della ASL.
Infatti, mentre il PNRR con i suoi conseguenti adempimenti attuativi ha previsto l’attuazione delle Case di Comunità quale asse portante della nuova sanità territoriale dopo la tragedia dell’attuale pandemia, la senatrice del PD Paola Boldrini, Vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica continua a delineare le competenze nuove e più avanzate dei professionisti e degli operatori che ve saranno gli abitanti e i protagonisti; infatti, dopo una già vasta produzione legislativa in materia di cui in questo autorevole quotidiano ho trattato, la senatrice presentato il disegno di legge Atto Senato 2339 ”Istituzione del fisioterapista di comunità”.
La motivazione di tale proposta di legge parte dalla constatazione che i bisogni di salute e con essi, contemporaneamente, i bisogni riabilitativi sono cambiati con la trasformazione epidemiologica intervenuta nel corso degli ultimi decenni; verosimilmente, la loro trasformazione caratterizzerà ulteriormente il quadro dei prossimi anni.
La riorganizzazione delle Cure Primarie, che è al centro delle proposte innovative del SSN, ha come modello di riferimento gli elementi fondamentali dell’Expanded Chronic Care Model (ECCM) in cui la gestione dei pazienti in condizioni di cronicità è affidata ad una squadra multiprofessionale e coordinata dal Medico di Medicina Generale (MMG) e in questo scenario di sviluppo dell’ECCM, si evidenzia la necessità di declinare il ruolo del Fisioterapista nel gruppo multiprofessionale: l’assistenza integrata ai malati cronici determina, infatti, la necessità di riorganizzazione e di “riorientamento” dei servizi sanitari in considerazione della storia naturale delle patologie croniche.
Queste richiedono un’assistenza sanitaria che duri per l’intero arco della vita della persona (continuità della presa in carico), un approccio integrato dei diversi sottosistemi del servizio sanitario (assistenza territoriale e in ospedale) e lo sviluppo di alleanze intersettoriali con quei servizi della società, che agiscono i determinanti non sanitari della salute, in modo tale da incidere sui principali fattori di rischio.
La Fisioterapia di Comunità mira sia alla prevenzione che al miglioramento della gestione delle malattie croniche/neurodegenerative in ogni loro stadio, con effetti positivi attesi sia per la salute dei cittadini, che per la sostenibilità stessa del sistema (maggiore appropriatezza dei percorsi e riduzione delle spese assistenziali).
Inoltre, con il Fisioterapista di Comunità si potenzierebbero le strategie mirate all’attivazione della persona nel processo di cura: realizzare modelli e pratiche professionali realmente “centrate sul paziente”, infatti, significa pianificare interventi che abbiano tra gli obiettivi anche quello dell’empowerment della persona, in un’ottica di assistenza a lungo termine.
In relazione agli interventi di supporto alle condizioni di cronicità e disabilità ed al mantenimento delle competenze motorie, cognitive e funzionali, soprattutto nella popolazione anziana, le azioni di tipo riabilitativo-educazionale proattive centrate sul paziente si dimostrano efficaci nel migliorare le condizioni di salute e nel determinare maggiori livelli di appropriatezza nell’accesso alle eventuali prestazioni di riabilitazione.
Il testo della proposta di legge prevede al primo articolo che sia istituita la figura professionale del Fisioterapista di Comunità, quale incarico professionale attribuito dall’Azienda Sanitaria Locale ad un dipendente professionista sanitario fisioterapista, con il compito, nell’ambito delle articolazioni specifiche del Distretto di cui all’articolo 3-quater del dlgs 502/92, così come indicati dalla normativa nazionale e regionale, all’interno e in collaborazione con il team multiprofessionale delle Cure Primarie, di identificare e adottare le migliori strategie per la prevenzione, valutazione, abilitazione e palliazione, con l’obiettivo generale di contribuire a migliorare la qualità di vita dell’individuo e dei suoi familiari o caregiver.
Nel secondo articolo vengono specificate le competenze del fisioterapista di comunità, prevedendo che lo stesso:
• collabora con il team multiprofessionale nella valutazione dei bisogni della comunità, nell’elaborazione di profili di salute, nell’identificazione di gruppi di popolazione a rischio;
• sostiene la promozione della salute mediante interventi settoriali e intersettoriali rivolti a specifici determinanti di salute;
• favorisce la valorizzazione delle risorse della comunità quali: gruppi di volontariato, gruppi di auto-aiuto, attività fisica adattata, centri per anziani;
• propone l’intervento in consulenza o in attività di riabilitazione di altri professionisti sanitari dell’area della riabilitazione in presenza di diversi bisogni di salute e di conseguenti risposte di prestazioni riabilitative diverse da quelle di competenza della fisioterapia;
• promuove e sostiene:
• il supporto all’auto-cura alle persone ed alle loro famiglie nell’acquisire conoscenze, abilità e motivazioni nella gestione della malattia, fornendo loro gli strumenti necessari e valutando regolarmente i risultati e i problemi;
• la proattività degli interventi al fine di integrare le attività cliniche ed assistenziali è integrata con interventi programmati di follow-up, sulla base del percorso previsto per patologia ed in funzione del profilo di rischio;
• il supporto all’adozione di linee indirizzo e migliori pratiche basate sull’evidenza per fornire al team gli standard per un’assistenza ottimale ai pazienti cronici e che siano oggetto di una costante attività di aggiornamento, di adattamento alla realtà locale e di audit da parte del team stesso;
• l’attività fisica come corretto stile di vita, agendo direttamente su gruppi di popolazione “sana” oppure rivolgendosi a persone con riduzione dell’autonomia e/o in condizioni di dolore cronico aspecifico, proponendo attività motorie adattate in base alla valutazione del livello di performance;
• il coinvolgimento attivo della persona e del caregiver nel processo di cura e la promozione di strategie di autogestione della malattia, per migliorare sensibilmente la qualità della vita e ridurre il ricorso alle cure;
• l’affiancamento dei professionisti del team multiprofessionale nell’identificazione di fattori di rischio, sia in soggetti sani sia in soggetti in situazione di cronicità;
• l’accesso appropriato ai Servizi territoriali e ospedalieri di riabilitazione.
Quindi ne consegue che la figura del Fisioterapista di Comunità abbia specifiche competenze acquisite con un’esperienza professionale almeno triennale integrabile anche la formazione post lauream, successiva alla laurea in professione sanitaria di fisioterapista, incentrata su obiettivi e programmi di tutela della salute, che sia in grado di abilitare il professionista a svolgere funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità più complesse e specialistiche rispetto a quelle previste dal profilo professionale disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n741.
Infine nel terzo articolo si specifica che il rapporto di lavoro è in regime di dipendenza con il SSN e sono stabilite dalla contrattazione collettiva le modalità di conferimento, verifica ed eventuale revoca dell’incarico professionale di Fisioterapista di Comunità, il conseguente trattamento economico e normative nonché le modalità lavorative anche in deroga alla modalità oraria di lavoro, prevedendo a tal fine il lavoro per progetti e obiettivi.
Ne consegue che le aziende sanitarie prevedano, all’interno dei distretti sanitari di cui all’articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, gli incarichi di Fisioterapista di Comunità che afferiscono al servizio professionale per la riabilitazione di cui all’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251; la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento definisce numero e obiettivi degli incarichi di cui al primo periodo, da raggiungere in coerenza con lo stato demografico ed epidemiologico del territorio assegnato e con gli obiettivi di salute definiti.
E’ quanto mai logico ed evidente che per quanto abbiano una visione olistica della persona sia l’infermiere che il medico, non possano fare a meno di altri professionisti più specializzati in determinate fase dall’integrazione sociosanitaria alla prevenzione, cura e riabilitazione, proprio per quest’ultima fase riabilitativa, è quanto mai necessaria per il quadro nosologico e demografico del Paese, l’introduzione anche della figura del fisioterapista di comunità, al fine di perfezionare l’offerta sanitaria territoriale.
L’istituzione e la conseguente introduzione nei Distretti sociosanitari di base e al loro interno nelle Case di Comunità del fisioterapista di comunità ha un grande valore innovativo, considerata la grave carenza di professionisti dell’area della riabilitazione ad iniziare dal fisioterapista, ma altrettanto carenti ma o necessari sono le altre figure (logopedista, terapista occupazionale, podologo etc.) anche al fine di ridurre ospedalizzazioni , soprattutto per le persone con cronicità, costruendo percorsi strutturati per rispondere in modalità completa ed organica risposta ai bisogni riabilitativi dei cittadini con equipe multidisciplinari.
Sono sogni di fine estate? No, ormai è opinione diffusa e condivisa che questa sia la strada da percorrere è, quindi, un’ottima proposta di legge che se approvata ed attuata potrebbe contribuire alla ricostruzione in atto della sanità territoriale quale scelte strategica adottata per il potenziamento del SSN a seguito della devastazione attuata con l’attuale Pandemia COVID-19 e comunque è già da adesso un forte contributo di idee del quale Governo e Regioni possono avvalersi dei suoi contributi innovativi negli adempimenti attuativi del PNNR..
Saverio Proia