In Gazzetta Ufficiale il decreto legge che dà il via all’indagine sierologica ministero-Istat
Il testo prevede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e al corredo genetico, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Il tutto nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica. I campioni verranno conservati presso la biobanca dello Spallanzani. Stanziati in tutto 4,5 mln. IL DECRETO
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 dello scorso 10 maggio il decreto legge che introduce misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul Sars-Cov-2 condotta dal Ministero della salute e dall’Istat.
l testo, considerata la necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall’epidemia in atto, prevede all’articolo 1 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e al corredo genetico, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza.
L’indagine sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico costituito presso la Protezione civile, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al Codice per la protezione dei dati personali.
Ministero della Salute e Iss si avvarranno di un’apposita piattaforma tecnologica istituita presso lo stesso dicastero. Sarà compito dell’Istat, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico, quello di individuare, tramite i propri registri statistici individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro, uno o più campioni casuali di individui, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche.
Sempre l’Istat trasmetterà, con modalità sicure, alla piattaforma istituita pressi il Ministero della Salute, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell’affidatario dei minori d’età rientranti nei medesimi campioni. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma, le Regioni comunicheranno con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché li informino dell’indagine in corso. La Croce Rossa Italiana verificherà telefonicamente la disponibilità dei singoli all’effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l’appuntamento per il prelievo, e rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall’Istat, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico.
I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo verranno analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle Regioni, che comunicheranno i risultati delle analisi svolte all’interessato e, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero della Salute, all’Iss e agli uffici competenti dello stesso dicastero. I campioni raccolti verranno consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica dell’Istituto Spallanzani di Roma. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica sarà il Ministero della salute e l’accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le predette finalità di ricerca, sarà consentito esclusivamente nell’ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. I campioni verranno conservati nella banca biologica dello Spallanzani per un periodo non superiore a 5 anni.
L’Istituto Superiore di Sanità potrà trattare i dati raccolti nell’ambito dell’indagine per finalità di ricerca scientifica. Le regioni, laddove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso, avranno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che renderanno le persone non identificabili. La diffusione dei dati sarà autorizzata solo in forma anonima e aggregata.
I dati personali saranno conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di ricerca; per il perseguimento delle finalità statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e l’Istat cancelleranno i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.
Il compito di acquistare i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica, spetterà al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. L’Istat viene autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi. Per questo viene autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, alla cui copertura si provvederà a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’Istat.
Per la realizzazione della piattaforma tecnologica viene autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 220.000 euro, alla cui copertura si provvederà mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
Per l’attività svolta dalla Croce Rossa Italiana viene autorizzata la spesa di euro 1.700.000. Per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica viene autorizzata la spesa di euro 700.000. Per l’acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche viene autorizzata la spesa di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario dal Decreto Cura Italia.
Infine, l’articolo 2 stabilitsce l’entrata in vigore del decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.