Iva agevolata e detrazione aumentata per il credito d’imposta. Ecco le spese e i Dpi interessati
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Il decreto agosto triplica da 200 a 603 milioni il fondo destinato anche ai professionisti per fruire del credito d’imposta sulle spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi medici. In effetti, su 1,3 miliardi di euro richiesti complessivamente da milioni di professionisti per gli acquisti fatti, 200 milioni erano un sesto e anziché il 60% della spesa sostenuta il medico (o il dentista) – in base al precedente decreto Rilancio – si sarebbe ritrovato in tasca meno di un decimo, il 9,39%.
Il credito d’imposta – Con il nuovo stanziamento la percentuale della spesa che viene recuperata diventa il 28%, quasi metà della cifra sperata; ma il “benefit” vale solo per le domande presentate da inizio settembre. Intanto, sempre in tema di Dpi e sanificazione, arriva una circolare dell’Agenzia delle Entrate – la 26/E – a fare il conto dei beni atti a fronteggiare l’emergenza Covid sui quali vale l’Iva agevolata che quest’anno è zero e l’anno prossimo sarà del 5%. In questa agevolazione rientrano i termometri per misurare la temperatura corporea, i termoscanner, le mascherine chirurgiche e le Ffp2 e Ffp3 oltre che quelle riutilizzabili, le piantane o i dispositivi per fissare a muro i dispenser, e i kit per eseguire i test sierologici: beninteso, devono essere validati e inseriti nei codici doganali di cui alla circolare 12/D dell’Agenzia delle Dogane. Questi gli sviluppi, ma facciamo un po’ d’ordine perché i beni che acquistati fruiscono del credito d’imposta coincidono al 99 e non al 100% con quelli che godono di Iva agevolata.
Due elenchi non identici – Il decreto legge rilancio 34/2020 all’articolo 124 riduce l’Iva per le cessioni di beni necessari a contenere il Covid-19 e all’articolo 125 dispone un credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di sanificazione e protezione. L’articolo 124 inserisce tra i beni con Iva del 5% ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; pompe infusionali per farmaci e nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi C-Pap; maschere per ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumenti per accesso vascolare; aspiratori elettrici; centrali di monitoraggio per terapia intensiva; Tac portatili e di tutti i tipi; elettrocardiografi; mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3; guanti in lattice, in vinile e nitrile; visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili e chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro; soluzioni idro-alcoliche in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori Rna; tamponi e test per diagnostica Covid-19; provette sterili; attrezzature per realizzare ospedali da campo. Costo atteso: 257 milioni quest’anno e 317 nel 2021. L’articolo 125 sul credito d’imposta del 60% ammette acquisti di strumenti per sanificare ambienti e di Dpi quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti di sicurezza comunitari, detergenti e disinfettanti, termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti ed igienizzanti, e aggiunge barriere e pannelli protettivi per il distanziamento, incluse le spese di installazione.
Beni con Iva agevolata – L’elenco in circolare 26/E include non solo acquisti di beni ma anche contratti di locazione di macchinari provenienti da paesi intra ed extra-Ue. Ma attenzione, beni che rientrano nell’agevolazione -ad esempio le soluzioni idroalcoliche – non beneficiano d’Iva ridotta se acquistati per usi diversi da quello sanitario. Anche le cessioni gratuite dal 2021 pagano Iva del 5%. E veniamo alle definizioni dei beni agevolati. In primo luogo, termometri, termoscanner e pirometri non devono essere combinati con altri strumenti. Quanto ai detergenti, sono agevolati i “detergenti disinfettanti per mani” – biocidi o presidi medico-chirurgici- ma non i semplici detergenti. Tra le mascherine, chirurgiche e Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’Iva al 5%, il Ministero della salute specifica che per essere sicure le prime devono rispettare la norma tecnica UNI EN 14683:2019, le Ffp2 e Ffp3 devono rispettare le norme tecniche armonizzate UNI EN 149:2009. “Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non eÌ un dispositivo medico neì un dispositivo di protezione individuale”, ergo: non dovrebbe stare nemmeno in ospedale. Iva agevolata ok invece per le mascherine riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile, venduto anche separatamente.