Manovra. Ecco i 17 emendamenti sulla sanità “segnalati” dalla Maggioranza. Inammissibile quello sui medici in pensione a 72 anni
La maggioranza ha segnalato in totale 200 emendamenti dei mille rimasti dopo la tagliola dell’ammissibilità a cui si aggiungono altri 250 dell’opposizione. Per quanto riguarda la sanità, tra i 17 emendamenti segnalati dalla Maggioranza, figurano quello per la stabilizzazione del personale precario del Ssn, quello che sospende fino al 31 dicembre 2023 il pay back sui dispositivi medici e quello sulla remunerazione aggiuntiva alle farmacie. GLI EMENDAMENTI SEGNALATI
Proseguono i lavori della Commissione Bilancio della Camera sugli emendamenti alla manovra. La maggioranza ha segnalato in totale 200 emendamenti dei mille rimasti dopo la tagliola dell’ammissibilità a cui si aggiungono altri 250 dell’opposizione. Dei 200 rimasti 95 sono di FdI, 55 della Lega, 40 di FI e 10 di Noi Moderati.
Per quanto riguarda la sanità, tra gli inammissibili, in ragione della materia trattata saltano le proposte che puntavano a far salire a 72 anni il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo per i medici su base volontaria.
Sui 35 emendamenti in tema di sanità presentati dalla maggioranza, sono 17 quelli segnalati. Sono invece 18 quelli segnalati dai diversi gruppi dell’opposizione.
Diverse le materie trattate, dalla stabilizzazione del personale del Ssn alla remunerazione aggiuntiva per le farmacie, dal ripiano del tetto di spesa per i dispositivi medici all’acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati.
Ecco di seguito l’elenco degli emendamenti “segnalati” dalla maggioranza.
93.027 (Lupi) importo annuo di 6,5 mln nel 2023-2025 per garantire banca dati nazionale anagrafe zootecnica.
93.028 Bagnasco (FI) dal 1 gennaio 2023 alla dirigenza delle professioni sanitarie viene corrisposta stessa indennità esclusività rapporto prevista per la dirigenza sanitaria. Spesa prevista 3 mln annui a valere su Fsn.
93.029 Cattaneo (FI) viene esteso dal 2023 al 2025 il termine è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali.
Il professionista dovrà comunicare all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale presso la quale presta l’attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento.
93.040 Lancellotta (FdI) per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario nazionale il termine per il conseguimento dei requisiti viene esteso dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. Queste disposizioni si si applicano, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio Sanitario nazionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili, a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.
94.06 Mulè (FI) al fine di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
95.2 la XII Commissione stanzia 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 come remunerazione aggiuntiva per le farmacie. Ricordiamo che nel testo del Governo lo stanziamento è contemplato per il solo 2023. Si interviene “nelle more della riforma del sistema di remunerazione dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane e di dare continuità alla sperimentazione dell’attività di vaccinazione” e riconosce… “a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, una remunerazione aggiuntiva, quale parte integrante del prezzo dei medicinali, in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale”.
Tale remunerazione è appunto pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
96.16 Colosimo (FdI) passano da 32,5 a 38 milioni e vengono estesi dal 2022 fino al 2024 gli stanziamenti per consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Quanto al riparto di questi stanziamenti, salgono da 9 a 12 mln agli Irccs per l’erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico. E salgono da 12,5 a 15,5 mln gli stanziamenti in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio e protoni.
96.41 Cappellacci (FI) le aziende fornitrici di dispositivi medici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro 6 mesi e non più 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali.
96.041 Patriarca (FI) per affrontare il tema delle liste d’attesa vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le misure relative alla prestazioni aggiuntive delle professioni sanitarie dipendenti dal Ssn con relativo aumento delle tariffe e a reclutare personale del comparto e dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie attraverso assunzioni a tempo determinato, anche in deroga ai vigenti Ccnl di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, le regioni possono incrementare i budget assegnati per l’esercizio 2023 alle strutture private accreditate. Per favorire la riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri ospedalieri di elezione e delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dall’anno 2023 le regioni possono inoltre incrementare il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati fino ad un massimo del cinque per cento, purché sia assicurato l’equilibrio economico del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario della spesa corrente.
96.028 Lucaselli (FdI) dal 2023 si abrogano le misure relative alla riduzione d’importo e di volumi d’acquisto prevista legge 135/2012 in materia di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.
96.024 Cattoi (Lega) e 96.040 Cattaneo (FI) sull’utilizzo delle risorse residue del Fondo Innovativi si specifica che i farmaci, compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell’Aifa, il possesso del requisito dell’innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali. Le risorse del Fondo non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell’Aifa il possesso del requisito dell’innovatività condizionata.
96.037 Benigni (FI) lo stanziamento del Fondo per i test Next-Generation Sequencing è incrementato di 160 mila euro per l’anno 2023 per il potenziamento dei test di profilazione genomica del colangiocarcinoma.
96.027 Lucaselli (FdI) al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, le disposizioni per la razionalizzazione della spesa per la fornitura di dispositivi medici previste dalla legge 215/2015 (pay back) vengono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all’emanazione di un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, dove si stabiliscano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nuovi criteri di riparto dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall’anno 2015, escludendo dal ripiano le micro, piccole e medie imprese.
97.011 Caiata (FdI) stabilizzazione del personale storico del ruolo della ricerca sanitaria. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (Irccs) e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (Izs) e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, gli Istituti, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, assumono a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita e nel limite delle dotazioni organiche stabilite il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni e che al 31 dicembre 2022 abbiano maturato alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
97.09 Schifone (FdI) l’attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso è svolta anche dai medici odontoiatri. A tal fine in via sperimentale è istituito apposito Fondo presso il Ministero della salute con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2023 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo.
97.051 Lucaselli (FdI) ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991, tenendo conto dell’impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.
Giovanni Rodriquez
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