MANOVRA: Manovra. La Camera approva il ddl Bilancio 2019. Ecco tutte le misure per la sanità della prima finanziaria “giallo-verde”
fonte quotidianosanita.it
ESTRATTO MANOVRA:
Da commi da 537 a 542 (Deroga iscrizione a Ordini per professionisti sanitari senza titoli e norme su massaggiatori e massofisioterapisti)
Si modifica le legge 42/99 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) introducendo per la terza volta, dopo l’inammissibilità in Commissione Bilancio alla Camera e poi il ritiro dell’emendamento della Lega al Senato, una deroga per l’iscrizione agli Ordini da parte dei professionisti senza titoli. Viene stabilito infatti che chi ha svolto professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione senza il possesso di un titolo abilitante per l’iscrizione all’albo professionale, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, potrà continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscriva, entro il 31 dicembre 2019, in appositi elenchi speciali ad esaurimento (da costituire entro 60 giorni con decreto del ministero della Salute) e istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che tale iscrizione non si tradurrà in un’equiparazione.
L’iscrizione all’elenco speciale non comporterà un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale o al riconoscimento di mansioni superiori.
A differenza di quanto previsto dall’emendamento di maggioranza presentato da Romeo (Lega), non potranno essere attivati corsi di formazione regionale per il rilascio di titoli.
Viene infine abrogato l’articolo 1 della legge 403/71 nel quale si sanciva che “la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisiotarapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”.
Comma 539 (Educatore professionale sociosanitario)
Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2) di educatore professionale sociosanitario ai fini dell’esercizio professionale, dell’accesso alla formazione post-base e dell’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con legge 11 gennaio 2018, n.3.
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