ORDINE PROFESSIONALE: Nuove professioni sanitarie. Il Ministero chiarisce: “Tutti i professionisti devono subito iscriversi all’Albo di riferimento”. Chi non lo fa rischia pene e sanzioni per esercizio abusivo
FONTE:quotidianosanità.it
Da Lungotevere Ripa arriva una nota per fare chiarezza sui tempi entro i quali un professionista dovesse iscriversi ai nuovi albi introdotti dalla Legge Lorenzin. Il chiarimento si è reso necessario vista l’errata interpretazione delle norme che ha visto l’uscita di comunicazioni errate sui tempi da parte di alcuni sindacati. Chi non è iscritto rischia d’incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione. LA NOTA
“Tutti i professionisti regolarmente abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l’obbligo di iscriversi da subito all’albo professionale di riferimento”. Così si legge in una nota del Direttore delle Professioni sanitarie del Ministero della Salute, Rossana Ugenti che rispondendo ad un quesito dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione fa chiarezza sui tempi per l’iscrizione ai nuovi ordini e albi professionali introdotti dalla Legge Lorenzin e poi specificato con decreto ministeriale del 13 marzo 2018. Il rischio per chi non si è iscritto è quello d’incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione per cui proprio la Legge Lorenzin ha inasprito pene e sanzioni.
“Al riguardo – ribadisce il Ministero – giova precisare che mentre nulla è cambiato per le professioni sanitarie di Infermiere, di Infermiere pediatrico, di Ostetrica. di Tecnico sanitario di radiologia medica e di Assistente sanitario, è ormai necessaria l’iscrizione all’albo, ai fini del relativo esercizio professionale anche per le seguenti professioni sanitarie: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista. Tecnico ortopedico. Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”.
Il problema del termine entro cui iscriversi all’Albo sarebbe nato da un’errata interpretazione delle norme. “Per completezza – scrive la Ugenti – di trattazione della questione posta, si rileva che recentemente le OO.SS. CISL FP e FIALS hanno indicato, in alcuni loro comunicati, il 31 agosto 2018 quale termine di ‘scadenza” per effettuare l’iscrizione agli albi: tale termine risulta del tutto arbitrario tenuto conto che non è previsto da nessuna norma. La FP CGIL in un altro comunicato diffuso all’utenza, cita “una circolare del Ministero della Salute che concede tempo fino al 19 settembre 2019, perché I ‘implementazione dei nuovi albi professionali vada a regime ..
Sempre sui tempo il Ministero della Salute chiarisce che “poiché la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha previsto che il rilascio della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’albo possa avvenire fino a settembre 2019, termine indicato nel D.M. 13.03.2018 per la conclusione dell’incarico di supporto dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, – devono essere date indicazioni alle strutture sanitarie “affinché siano ammesse con riserva le persone abilitate all’esercizio di una delle sopra citate 17 professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici E’ stato precisato che “tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e pertanto esibito dall’interessato al termine del perfezionamento della relativa iscrizione all’albo
Tale limite è stato travisato considerandolo un termine per l’iscrizione all’albo quando, invece. è stato indicato come un limite temporale per le Aziende sanitarie per la richiesta della certificazione ai singoli professionisti per partecipare ai concorsi o alle selezioni”.
scarica circolare del Ministero
MINISTERO SALUTE CIRCOLARE 18-10-2018