ORDINE TSRM E PPSS: Assicurazione responsabilità professionale e quota ordinistica. Federazione Tsrm-Pstrp studia contro misure dopo sentenza Tar
FONTE Quotidianosanita.it
PRIMO ARTICOLO
Assicurazioni responsabilità professionale. Per Tar Piemonte è illegittimo imporre acquisto polizze con tassa iscrizione all’Ordine
Accolto il ricorso presentato da due tecnici sanitari di radiologia medica contro una deliberazione del Collegio Professionale Interprovinciale di Torino-Aosta-Alessandria-Asti. Per i giudici la legge non attribuisce agli Ordini alcun “potere di stipulare direttamente le polizze assicurative in favore di tutti i propri iscritti”, che restano dunque liberi di aderire alla convenzione collettiva o di stipularne una individuale. LA SENTENZA
L’Ordine professionale non può obbligare i propri iscritti ad aderire alla polizza assicurativa collettiva pagata attraverso la maggiorazione della tassa annuale di iscrizione all’Ordine. Lo stabilisce una sentenza del Tar Piemonte che ha accolto il ricorso presentato da due tecnici sanitari di radiologia medica contro la deliberazione del Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Torino-Aosta-Alessandria-Asti che istituisce l’obbligo dei singoli iscritti di contrarre una polizza assicurativa collettiva nell’ambito della tassa (maggiorata) per l’iscrizione annuale al Collegio.
I ricorrenti avevano infatti spiegato di essere iscritte all’organizzazione sindacale Nursing Up e di essere già titolari, in correlazione con tale iscrizione, di polizza assicurativa per la responsabilità professionale e di non volere, dunque, aderire a quella del Collegio.
Per il giudici amministrativi, in sintesi, “ciascun esercente professioni sanitarie ha l’obbligo di contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi con colpa grave nell’esercizio della propria professione”, ma ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, l’esercente professioni sanitarie può, alternativamente, stipulare direttamente un’adeguata polizza professionale individuale con una compagnia assicuratrice di propria fiducia o aderire alla “polizza-tipo” eventualmente concordata dall’Ordine professionale o dalla Federazione nazionale con una o più compagnie assicuratrici e offerta in convenzione ai propri iscritti. Ma “non è invece conforme al sistema normativo, ed è quindi illegittimo, addossare al singolo iscritto l’onere economico di una polizza assicurativa stipulata dall’Ordine o dalla Federazione, alla quale egli non abbia aderito espressamente o tacitamente”.
D’altra part, osservano i giudici, “non è ipotizzabile che i singoli professionisti possano sottrarsi a pagamento, dal momento che il mancato versamento della tassa annuale di iscrizione all’albo costituisce, per legge, illecito disciplinare; né tanto meno è ipotizzabile che gli stessi possano declinare l’iscrizione all’albo professionale”, tenuto conto che quest’ultima “costituisce condizione legale per l’esercizio dell’attività sanitaria
Ai professionisti va dunque garantita la libertà di aderire alle convenzioni stipulate dagli Ordini oppure di stipulare direttamente polizze individuali con altre compagnie assicurative di propria scelta e fiducia.
Per questo il Tar Piemonte ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha incluso nella tassa annuale di iscrizione all’albo anche la quota pro capite del premio assicurativo della polizza collettiva stipulata dalla Federazione nazionale.
SCARICA SENTENZA: SENTENZA allegato587864
SECONDO ARTICOLO
I premi assicurativi per responsabilità professionale non possono essere compresi nella quota di iscrizione all’Ordine. Così la recente sentenza del Tar piemontese alla quale la Federazione intende rispondere trasformando le decisoni dei giudici in “un’occasione per perfezionare il Sistema di protezione, anche tenendo conto di quanto nel frattempo determinato dall’entrata in vigore della legge 3/2018”.
La Federazione nazionale Tsrm-Pstrp sta esaminando, con tecnici e legali, le misure da adottare a fronte delle recenti sentenze del TAR Piemonte.
Ne dà notizia la stessa Federazione in una nota sottolineando che “col rispetto dovuto ai pronunciamenti dei tribunali e con la responsabilità dovuta agli iscritti, stiamo lavorando affinché le sentenze possano trasformarsi in un’occasione per perfezionare il Sistema di protezione, anche tenendo conto di quanto nel frattempo determinato dall’entrata in vigore della legge 3/2018”.
In base alle sentenze in oggetto, restano confermati, secondo la Federazione Tsrm-Pstrp:
– l’obbligo assicurativo in capo ai professionisti;
– la validità ed efficacia della polizza in essere;
– la efficacia dei versamenti del contributo di iscrizione all’albo comprensivo della quota del premio assicurativo al fine di godere della copertura assicurativa;
– l’obbligo di verifica da parte degli Ordini del rispetto dell’obbligo assicurativo da parte degli iscritti.
La nota federale prosegue sottolineando come “Secondo le sentenze, infatti, tutti gli iscritti che, sulla polizza collettiva, hanno manifestato la “volontà, espressa o tacita, (…) di aderire alla stipulazione in proprio favore, accettandone anche i vincoli e gli oneri economici”…“continueranno a beneficiare delle coperture dell’assicurazione e di cui hanno sostenuto il costo all’interno della tassa annuale di iscrizione”.
“Non si profila, pertanto, – si legge ancora nella nota – alcuna soluzione di continuità né mancanza di copertura assicurativa per tutti i soggetti che anche per il 2019 provvederanno al pagamento integrale della tassa annuale di iscrizione all’Albo come deliberata dagli Ordini che hanno aderito al sistema di protezione”.
“Secondo le sentenze, invece, – prosegue la Federazione – possono essere svincolati dal “pagamento della voce di costo di € 38,00 [€ 30,00 ndr] per l’assicurazione professionale inserita all’interno della tassa annuale di iscrizione all’albo” esclusivamente gli iscritti all’Ordine che hanno chiaramente espresso la volontà di non volere beneficiare della polizza professionale collettiva”.
“È impegno della Federazione nazionale garantire e assicurare i diritti e gli interessi di tutti gli iscritti e degli Ordini territoriali, nel rispetto delle leggi e delle recenti pronunce giurisdizionali”, conclude la nota.