PROIA: Deroga iscrizione Ordine. Il problema c’è ma non serviva una nuova legge, bastava applicare quella del 1999
Fonte Quotidianosanita.it
Il problema del riconoscimento dei titoli era già stato affrontato e risolto dalla legge 42 del ’99 che prevede in sostanza (norme tuttora in vigore) che, ai fini dell’esercizio della professione (e quindi dell’odierna iscrizione all’Albo) valgono i titoli vigenti prima del nuovo percorso universitario.
Questo ormai mitico comma 283 bis della legge di Bilancio votata ieri nella notte tra sabato e domenica costituisce una tardiva ed imperfetta correzione alla interpretazione sinora data dal Ministero della Salute alla legge 42/99.
Avendo contribuito in larga parte a redigere il testo anche di quellalegge sulle professioni sanitarie, ho, invano in questi anni, tentato di spiegare ed argomentare che la ratio della norma era lineare e garantista non lasciando dubbi sugli effetti del passaggio dalla precedente situazione alla nuova caratterizzata dal passaggio alla formazione negli Atenei, prima con il diploma universitario ed ora con la laurea.
L’articolo 4 della legge 42/99 prevede, infatti: “(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali…omissis…
Come si vede chiaramente in base a queste norme, tuttora vigenti, sarebbe bastato accertarsi che l’esercizio dell’attività professionale, svolta in regime di lavoro dipendente o autonomo fosse stato una conseguenza diretta ed una legittimazione data dalla preesistente normativa senza alcun bisogno di alcun decreto interministeriale di equipollenza dei titoli non previsti da alcuna delega né nella stessa legge 42/99 né da altre leggi.
Quindi non ci sarebbe stato bisogno di alcun emendamento ma la semplice e puntuale applicazione di quelle norme….per riprendere un esempio utilizzato dal Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine TSRM PSTRP che una laureata, vecchio ordinamento, in pedagogia quadriennale a indirizzo psicologico, conseguita nel 1992, presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Verona, assunta nel 1994, attraverso un concorso pubblico nazionale per Educatore professionale tenutosi presso l’allora USSL di Crema, il suo titolo, in base all’interpretazione autentica della legge 42/99 non avrebbe bisogno di alcuna norma nuova per l’iscrizione all’albo degli Educatori professionali dell’Ordine TSRM PSTRP, in quanto la stessa è stata assunta nel SSN con regolare concorso, iscritta nei previsti ruoli regionali nominativi come educatore e come tale ha svolto la sua professione come pubblica dipendente….e ci voleva una nuova norma per stabilirlo?
Quindi l’unico adempimento da verificare era ed è quello con il quale è iniziato il rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore come dipendente pubblico o privato o come libero professionista sulla base del titolo culturale previsto dalla normativa allora vigente, tutto qui e null’altro.
Saverio Proia