Proposta di riforma delle professioni della salute (parte quarta)
Con questo articolo traccio un’ipotesi di sede formativa speciale integrata Ssn e Università attraverso l’istituzione dell’”Accademia di alta formazione delle professioni sanitarie” un’idea che riprende contestualizzandola un’idea forza delle Scuole di Sanità pensata nello scorso secolo da più esponenti illuminati.
Nei precedenti articoli (parte prima, parte seconda, parte terza) ho delineato il mio pensiero su come riformare lo stato giuridico dei professionisti della salute, con questo articolo traccio un’ipotesi di sede formativa speciale integrata Ssn e Università attraverso l’istituzione dell’”Accademia di alta formazione delle professioni sanitarie” un’idea che riprende contestualizzandola un’idea forza delle Scuole di Sanità pensata nello scorso secolo da più esponenti illuminati.
L’insieme della proposta di legge, ripeto, è a libera e gratuita disposizione di chi in parte o nel complesso voglia proporla in Parlamento.
PROPOSTA DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLO STATO GIURIDICO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE DI CUI ALLA LEGGE 3/18 E CONSEGUENTE ISTITUZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE (parte quarta)
Articolo 8 (Istituzione dell’Accademia di alta formazione delle professioni sanitarie)
1. In attuazione dei principi contenuti nell’articolo 1 della presente legge la Repubblica considera la formazione universitaria specialistica post laurea dei medici e delle altre professioni sanitarie e la formazione universitaria delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, ulteriore elemento costituente la diversità e la specialità rispetto agli altri comparte in quanto le stesse si svolgono laddove le professioni operano con un rapporto di pari dignità tra sistema universitario e servizio sanitario nazionale e con un ruolo determinante di attività di docenza e tutoraggio da parte di dirigenti e professionisti sanitari dipendenti delle Aziende sanitarie le quali mettono a disposizione anche sedi e tecnologie.-
2. A tal fine ogni Azienda Sanitaria sede di formazione universitaria in base all’accreditamento riconosciuto e il singolo Ateneo titolare delle scuole di specializzazione medica e delle altre professioni sanitarie e della formazione universitaria delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, costituiscono attraverso uno specifico protocollo e in forma di Dipartimento integrato una struttura comune denominato Accademia di alta formazione delle professioni sanitarie.
3. L’Accademia di alta formazione delle professioni sanitarie, in relazione alla tipologia di corsi universitari attivati, si articola in: Ospedale d’insegnamento, Distretto d’insegnamento, compresi gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, Dipartimento di Prevenzione di insegnamento e Dipartimento di salute mentale di insegnamento.
4. È affidata all’Accademia di alta formazione delle professioni sanitarie la gestione del tirocinio pre-laurea dei corsi di laurea magistrale in medicina in chirurgia, in psicologia e in ogni corso di laurea in professione sanitaria laddove sia previsto.
5. Nelle articolazioni aziendali di insegnamento la docenza delle materie professionalizzanti e l’attività di supervisione e tutoraggio è riservata ai dirigenti medici e sanitari, compresi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché ai professionisti sanitari dipendenti o convenzionati dipendenti dell’Azienda sanitaria.
6. Il protocollo di cui al comma 2. Prevede che direttore della Scuola di specializzazione e dei corsi di formazione universitaria è un dirigente dipendente dell’Azienda sanitaria appartenente alla medesima specializzazione o professione oggetto della formazione, il presidente di norma un professione universitario, uno specifico Senato Accademico composto dal Rettore e dai rappresentanti di ciascuna scuola di specializzazione e di ciascun corso di laurea, tre rappresentanti degli studenti e un rappresentante di eventuali assegnisti di ricerca e borsisti docenti dipendenti dagli Atenei; costituiscono l’elettorato attivo e passivo, ognuno per ciascuna attività formativa, di tale specifico Senato Accademico i docenti dipendenti delle Aziende sanitarie con pari diritti e doveri, gli studenti, gli assegnisti e i borsisti mentre il Rettore è eletto a suffragio universale a maggioranza qualificata.
7. Il corso regionale di medicina generale è elevato a Scuola di specializzazione in medicina generale e in cure primarie; entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’Università di concerto con il Ministro della Salute sentite le Regioni e La FNOMCeO emana l’ordinamento didattico, le modalità di equipollenza dei precedenti corsi regionali e la durata della coesistenza tra i due diplomi per accedere all’incarico di medicina generale.
8. Il riordino della formazione universitaria infermieristica e delle altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica è regolamentato dall’articolo 7 commi 7 e 8.
9. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei medici specializzandi e degli altri professionisti sanitari è disciplinato dallo specifico contratto di formazione lavoro dall’articolo 6, comma 3. lettera a. della presente legge, analogamente è disciplinato dall’articolo 6 comma 3. lettera b. il particolare rapporto di formazione lavoro per gli studenti del terzo anno dei corsi di laurea in infermieristica e in ostetricia e delle altre professioni sanitarie individuate dalle modalità ivi descritte.
10. L’Accademia di alta formazione delle professioni sanitarie gestisce, altresì, i corsi per operatore sociosanitario e di altro personale di interesse sanitario o dell’area sociosanitaria a gestione diretta dell’Azienda sanitaria e sovraintende vigilando ai medesimi corsi svolte in strutture pubbliche o private accreditate e autorizzate dalla Regione.
Saverio Proia