RIFORMA PUBBLICO IMPIEGO:Riforma pubblico impiego. Governo vara decreto Madia: “Ora pronti al rinnovo dei contratti”. Proroga fino al 2019 per i concorsi straordinari nel Ssn. Il testo in anteprima
fonte quotidiano sanità.
all’Inps del controllo dello stato di salute di tutti i lavoratori in malattia, all’istituzione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, fino alla stabilizzazione dei precari. Per il personale Ssn proroga di un altro anno in più per i concorsi straordinari previsti dalla stabilità 2016. IL TESTO e LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che riforma il testo unico del pubblico impiego. Rispetto alla versione presentata ai sindacati il 15 febbraio scorso, è stata specificata (modificando il comma 2 dell’articolo 40 del vecchio testo unico) l’istituzione di un’area contrattuale (e non più solo di una “sezione” come scritto nel precedente testo) per la dirigenza del ruolo sanitario.
Altra novità rispetto al testo presentato ai sindacati sono le norme per i precari in sanità. Il decreto all’articolo 20 prevede che “per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
“Con questo decreto siamo ora finalmente pronti a chiudere i rinnovi contrattuali per il pubblico impiego e sono pronta a fare un’apposita direttiva all’Aran – ha detto il ministro Marianna Madia – e risolviamo il problema del precariato per tutta la PA dopo aver risolto quello dell’Iss e dell’Istat nel Milleproroghe”.
Per quanto riguarda il decreto correttivo sui criteri di nomina dei manager delle Asl, invece, è stato deciso di effettuare, prima dell’approvazione in Cdm, un passaggio con le Regioni per una totale condivione del testo.
Ma ecco, in sintesi, gli articoli di maggiore interesse per il personale sanitario del decreto approvato oggi dal Governo:
Articolo 6 (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale). Qui si spiega che le linee di indirizzo vengono definite con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, relativamente alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.
Articolo 10 (Disabilità). Viene data attuazione ai criteri di delega in materia di disabilità, con riferimento specifico all’istituzione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.
Più diffusamente la Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, è istituita dall’articolo 39-bis presso il Dipartimento della funzione pubblica. Essa è composta da un rappresentante dello stesso Dipartimento, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti designati dalla conferenza unificata, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità: a tutti i componenti della Consulta compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute con esclusione di qualsiasi altro emolumento comunque denominato.
Vengono, quindi, dettagliate le funzioni esercitate dalla Consulta, fra cui l’elaborazione di piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo 39-quater; la proposta ai ministeri competenti di iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni; la previsione di interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
L’articolo 39-ter, aggiunto dall’articolo 8 dello schema di decreto legislativo, invece, disciplina la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e le relative funzioni. Il responsabile deve essere previsto nelle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 1). Esso cura i rapporti con il servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili, predispone gli accorgimenti organizzativi e propone le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro, verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.
L’articolo 39-quater reca disposizioni volte al monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, in particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche al fine di dare corretta attuazione in materia di collocamento obbligatorio devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati ai disabili. Successivamente devono comunicare alle medesime autorità tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni o di mancato rispetto dei tempi concordati, i Centri per l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico.
Articolo 11 (Dirigenza ruolo sanitario). Una apposita area o sezione contrattuale di un’area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. Viene stabilito, intervenendo sul comma 3-bis, che la quota prevalente delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio va devoluta al trattamento collegato alla performance (organizzativa e non più individuale).
Articolo 18 (Polo unico Inps). Al comma 1 si spiega che i controlli sulla validità delle certificazioni mediche restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.
Al comma 2 si chiariscono i termini di utilizzo da parte dell’INPS delle certificazioni mediche inviate dal medico per via telematica.
Il comma 2-bis, aggiunto, prescrive che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’INPS, d’ufficio o su richiesta delle Amministrazioni interessate, con oneri a carico dello stesso Istituto che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l’Inps ed i medici di medicina fiscale sarà disciplinato da apposite convenzioni, stipulate con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.
L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.
Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia saranno definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con la finalità di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato
Articolo 20 (Mobilità e personale precario). Per quanto riguarda la mobilità, restano ferme le disposizioni già in atto. Inoltre, lle amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti:
a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;
c) abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Nello stesso periodo le amministrazioni possono bandire, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti:
a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Le amministrazioni possono tuttavia prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.
Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione. In sostanza vengono prorgate di un ulteriore anno le scadenze già prorogate dal Milleproroghe approvato oggi dalla Camera che a sua volta prorogava i termini previsti dalla legge di stabilità 2016 per l’assunzione di nuovo personale del Ssn a fronte dell’entrata in vigore del nuovo orario di lavoro europeo.
Il decreto Madia, inoltre, sempre per il personale del Ssn, proroga al 31 ottobre 2018 i termini per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sempre per far fornte al nuovo orario di lavoro europeo.
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