Sì definitivo al riordino del Ministero della Salute. Via il segretario generale, tornano i dipartimenti e restano 12 Direzioni generali. Creato anche un posto per un nuovo direttore generale
Il testo approvato in via definitiva dal Senato cancella l’attuale modello organizzativo del Ministero della Salute basato su un segretario generale e 12 direzioni generali in favore di un nuovo modello con 4 dipartimenti e 12 direzioni generali. Previsto inoltre l’incremento di 1 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale, con la contestuale riduzione di 4 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario. IL TESTO
Con 88 voti favorevoli e 62 contrari, l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 393, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 173/2022, sul riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
Viene cancellato l’attuale modello organizzativo del Ministero della Salute basato su un segretario generale e 12 direzioni generali in favore di un nuovo modello con 4 dipartimenti e 12 direzioni generali.
Si prevede inoltre l’incremento di 1 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, con la contestuale riduzione di 4 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si fanno salve le disposizioni dei regolamenti di organizzazione previsti dalla normativa vigente.
L’attuazione delle modifiche deve avvenire nel rispetto dalla clausola di invarianza finanziaria.
I nuovi 4 dipartimenti dovranno essere disciplinati, come prevede l’articolo 4 del Dlgs 30 luglio 1999, n. 300, con regolamento o con decreto del Ministro che dovrà fissare le norme sull’organizzazione, dotazione organica, individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, nonché l’individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti.
La definizione dei dipartimenti, sempre in ossequio a quanto previsto dal Dlg 300/99 all’articolo 5, sarà fatta per grandi aree di materie omogenee con relativi compiti strumentali, compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
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