Troppe difformità nella Dirigenza delle professioni sanitarie
fonte quotidianosanita.it
Gentile Direttore,
relativamente alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie si riscontrano alcune importanti difformità, sia nella modalità di selezione/assunzione, sia nei riconoscimenti economici collegati alla posizione ricoperta, con la conseguente necessità di definire un percorso uniforme su tutto il territorio nazionale, in linea con quanto avviene nelle altre figure dirigenziali afferenti all’area sanitaria.
In particolare si fa riferimento: alle modalità diverse seguite dalle Direzioni delle Aziende Sanitarie per la selezione e l’assunzione delle figure dirigenziali di cui sopra (es. dalla mobilità con richiesta di 5 aa di tempo indeterminato nel ruolo dirigenziale per un incarico primo inquadramento, o attivazione di graduatorie pre-esistenti, “saltando” la mobilità prevista dalla norma – Regione Calabria – ai contratti 15 septies per un incarico SC biennale – Regione Emilia Romagna, etc. etc.) e al mancato riconoscimento dell’indennità di esclusività per la Dirigenza delle Professioni Sanitarie.
Relativamente al punto 1. (modalità di selezione ed assunzione) – al fine di uniformare le procedure di cui sopra i riferimenti vanno individuati nel DPCM 25 gennaio 2008, nei principi fissati dall’art. 8 del CCNL Dirigenza SPTA del 17/10/2008 e nel D.Lgs. 158/2012 (Balduzzi), sia per gli incarichi dirigenziali di primo inquadramento, sia per la selezione / individuazione / nomina dei Direttori di Struttura Complessa.
Per quanto concerne gli incarichi di S.C. con contratti 15 septies, si ricorda che il D.L. 158/2012 – Art 4 – comma 7 quinquies specifica “per il conferimento dell’incarico di Struttura Complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’Art. 15 septies” . La chiarezza è necessaria per assicurare l’uniformità delle procedure concorsuali sul territorio nazionale e per garantire la correttezza giuridico-amministrativa degli Atti, a tutela degli operatori e delle stesse Aziende. Al proposito potrebbe risultare utile un preciso posizionamento delle strutture ed Istituzioni interessate (ARAN e Ministero della Salute) al fine di uniformare le procedure si selezione della Dirigenza delle Professioni Sanitarie alle altre figure Dirigenziali afferenti all’Area Sanitaria.
Relativamente al punto 2.(mancato riconoscimento dell’indennità di esclusività per la Dirigenza delle Professioni Sanitarie) – è necessario richiamare l’evoluzione normativa (e la storia) delle Professioni Sanitarie che può essere così riepilogata:
– Le normative che regolamentano il funzionamento del SSN hanno “aperto” la possibilità per la dirigenza delle professioni sanitarie con l’art. 15 septies del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;
– Le normative che disciplinano le professioni sanitarie hanno definito chiaramente l’afferenza e la caratterizzazione di “professioni sanitarie” (l.42/1999 e l. 251/2000), nonché la strutturazione della “filiera professionale” (l. 43/2006) e la relativa articolazione organizzativa (livello “generalista”, specialista, coordinatore, dirigente);
– Le normative che regolamentano la formazione degli operatori afferennti alle professioni sanitarie hanno strutturato i Corsi di Laurea di I e II livello (core curriculum) ed hanno attivato i relativi percorsi formativi di II livello;
– I CCNL dell’Area della Dirigenza SPTA hanno previsto l’indennità di esclusività nell’anno 2000 (CCNL 8/6/2000 – quadriennio 1998-2001).
– La Legge 251 (fondamentale riferimento per la Dirigenza delle Professioni Sanitarie) è stata pubblicata il 6/9/2000, successivamente alla firma del Contratto della Dirigenza SPTA.
– Il primo riconoscimento del CCNL della dirigenza delle professioni sanitarie è avvenuto nel 2004 (quando c’era già il riconoscimento della indennità di esclusività … ma l’attivazione e il relativo riconoscimento poteva essere considerato “sperimentale”);
– Il pieno riconoscimento di status e ruolo si è realizzato con il successivo CCNL del 2008 … senza riconoscimento economico (di difficile comprensione, stante il fatto che si tratta di “dirigenza sanitaria”, con pari diritti e pari dignità rispetto alle altre dirigenze sanitarie), pur in presenza di un assetto normativo che non lasciava adito a diverse interpretazioni;
– Pertanto si ritiene che tale diritto sia riferibile al contratto del 2008, così come risulta illegittimo il sopra citato richiamo che “alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie non compete l’indennità di esclusività” … come se tale dirigenza fosse diversa dalle altre, con riferimento alle altre famiglie professionali afferenti all’Area Sanitaria.
Tenuto conto delle fasi temporali sopra richiamate e delle evoluzioni normative e contrattuali avvenute, appare ragionevole e logico prevedere per la Dirigenza delle Professioni Sanitarie pari diritti e dignità retributiva, in allineamento alle altre Dirigenze Sanitarie, con il riconoscimento del diritto all’indennità di esclusività, a partire dal rinnovo del CCNL.
Relativamente al “peso economico” è opportuno fare riferimento ai dati ufficiali (MEF) degli anni 2009 / 2016 che evidenziano l’istituzione di 367 posizioni di Dirigenti delle Professioni Sanitarie, di cui meno di 1/5 classificati come SC.
E’ importante ricordare che le risorse per il finanziamento di dette posizioni sono a bilancio degli enti e delle regioni, e non sui fondi contrattuali, che sono già disponibili.
Pertanto il quantum economico non va contabilizzato come “maggiori oneri” … semmai come “minori risparmi”.
Dott. Marcello Bozzi
Segretario ANDPROSAN