Tutte le novità del Decreto “Rilancio”. Nell’ultima bozza 3,250 mld per cure primarie, ospedali, personale e 3.800 contratti in più di specializzazione. E poi un premio di 1.000 euro per il personale sanitario sul fronte Covid e via l’Iva su mascherine e altri prodotti. Stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021
fonte quotidianosanita.it
Queste le principali novità per la sanità nell’ultima bozza del decreto legge per il rilancio dell’economia e con le nuove misure di sostegno alle famiglie e alle imprese e ancora una volta per il potenziamento della sanità come già avvenuto per il decreto “Cura Italia”. Alla sanità una nuova iniezione di finanziamenti parte dei quali, quelli per gli ospedali, saranno affidati alla gestione del Commissario Arcuri in coordinamento con le Regioni per una più rapida attuazione delle misure di potrenziamento della rete.
Per la sanità, dopo gli 1,4 miliardi stanziati dal decreto “Cura Italia”, sono in arrivo ulteriori 3,250 miliardi. La somma è scritta nero su bianco nell’ultima bozza del decreto “Rilancio” ormai quasi definita in tutti i suoi dettagli.
Il pacchetto sanità è diviso sostanzialmente in quattro parti: 1,256 miliardi per l’assistenza territoriale, altri 1,467 miliardi per gli ospedali, 430,9 milioni per diversi interventi sul personale sanitario e infine 95 milioni per finanziare 3.800 contratti di specializzazione medica in più.
Come anticipato dal premier Conte nei giorni scorsi viene poi abolita l’Iva su mascherine e altri prodotti utili in questa emergenza fino al 31 dicembre 2020.
Nella bozza poi una novità di cui non si era ancora parlato: la proroga di sei mesi, e quindi fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza decretato dal governo nel gennaio scorso.
Ma ecco una sintesi dettagliata di tutti gli interventi contenuti nella bozza (che conta complessivamente 258 articoli) e che quindi potrebbero essere soggetti di cambiamenti nel testo definitivo, la cui approvazione da parte del Consiglio dei ministri è ormai attesa a breve:
Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)
Si prevede che le Regioni adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale, per un monitoraggio costante e ad un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, isolamento e trattamento. Dovranno essere incrementate le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali.
Si prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, dovranno implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture alberghiere, per il monitoraggio, l’assistenza dei pazienti, le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali.
Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire, dal 15 maggio 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co, in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti, ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Potreanno far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.
Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale per ciascuna Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore.
Le regioni e le province autonome provvedono all’attivazione di centrali regionali, di coordinamento delle attività sanitarie del territorio.
Per finanziare l’insieme di questi interventi viene previsto un incremento del Fondo sanitario nazionale 2020 di 1.256.633.983.
Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19)
Le regioni dovranno garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva, tramite apposito Piano di riorganizzazione. Verrà resa strutturale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di Terapia Intensiva (corrispondente ad un incremento di circa 70% del numero di posti letto preesistenti la pandemia) e dovrà essere programmato un incremento di 4.225 posti letto di area semi-intensiva. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50% di questi posti letto, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio.
Sarà, inoltre, resa disponibile – per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione – una dotazione di 300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 75 posti letto.
Dovrà essere consolidata la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurata la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
Per l’insieme di questi interventi è previsto uno stanziamento di 1,467 miliardi per il 2020 che sono trasferiti al Commissario straordinario per il contrasto COVID-19 che è autorizzato a delegare i propri poteri ai Presidenti delle regioni e province autonome. Il tutto, ma il capitolo figura tra quelli sui quali si attende ancora una verifica dalla Ragioneria, per garanitre la massima celerità negli interventi di potenziamento della rete ospedaliera.
Le Regioni vengono poi autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, potranno assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.
Per questi ultimi interventi e per sostenere una serie di misure a sostegno della spesa per il personale sanitario sono stanziati 430.975.000 euro per il 2020.
Art. 3 (Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
Gli incarichi di lavoro per gli specializzandi dell’ultimo e penultimo anno – previsti dal Decreto Cura Italia – avranno una durata di 6 mesi, prorogabile in ragione dello stato di emergena fino a 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.
Art. 4 (Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza Covid-19)
Le regioni, comprese quelle in piano di rientro, potranno riconoscere alle strutture la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza Covid-19 e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti Covid. Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario verranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, previo parere della Stato Regioni.
Art. 5 (Incremento delle borse di studio degli specializzandi)
Viene autorizzata una spesa di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 98,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare 3.800 ulteriori contratti di formazione specialistica.
Art. 6 (Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell’emergenza da Covid-19)
Si esclude l’applicazione dei commi 610 e 611 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono per le amministrazioni pubbliche, per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale (pari al 10 % della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017) per la gestione del settore informatico, da attuare anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT.
Art. 7 (Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)
Il Ministero della salute potrà trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Ssn, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione.
Art. 8 (Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità)
Si introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi con modalità telematiche. Al termine del periodo di prova, l’assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, da svolgersi per iscritto oppure oralmente, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.
Si dettano poi disposizioni per snellire le procedure concorsuali già bandite dal Ministero della salute. Si estende le modalità straordinarie di reclutamento con procedure digitali e decentrate anche al concorso pubblico per 7 ingegneri biomedici, appartenenti all’Area III, posizione economica F1, già programmato dall’Amministrazione in sede di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale. Le procedure concorsuali potranno avvenire anche con modalità telematiche e decentrate. Si innova infine la procedura di reclutamento dei Direttori delle strutture dell’Area operativa tecnico-scientifica, stabilendo che i relativi incarichi sono conferiti mediante procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio.
Art. 9 (Assunzioni straordinarie presso il Ministero della salute per assicurare le attività connesse alla emergenza epidemiologica da virus Sars-CoV-2)
Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all’obbligo di adozione del piano dei fabbisogni, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloquio orale, da svolgersi anche in modalità telematica, un contingente di 13 dirigenti di livello non generale, di cui 12 non sanitari con professionalità economiche, giuridiche, statistiche, informatiche, e di ingegneria clinica e 1 dirigente sanitario, nonché di complessive 24 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e 2 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali.
Per questo viene autorizzata la spesa di euro 1.291.061,57 per l’anno 2020 e di euro 3.098.547,77 a decorrere dal 2021.
Art. 10 (Personale sanitario)
All’articolo 1 del Decreto Cura Italia, viene aggiunto un comma 1-bis con il quale si prevede che le regioni e province autonome, per l’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l’equilibrio economico del sistema sanitario, possano incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio, sino a 1.000 euro, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, nei limiti del doppio dell’ammontare indicato in tabella A per ciascuna regione e provincia autonoma.
Art. 11 (Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)
Limitatamente al periodo emergenziale, si prolunga il periodo di validità della prescrizione medica dei medicinali classificati in fascia A per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Per i pazienti già in trattamento con i medicina con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare. Nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza, o nel caso in cui il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che ne comporti la sospensione o l’aggiustamento della posologia, l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato il centro o lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole regioni.
Art. 12 (Proroga piani terapeutici)
In considerazione delle maggiori difficoltà di rinnovo connesse alla fase di emergenza in atto, si mira a prorogare nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio epidemiologico i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.
Art.13 (Indagine di sieroprevalenza sul Sars-CoV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’Istat)
Viene qui ripreso quanto già previsto dal decreto legge approvato ieri dal Governo che stabilisce alcune modalità per la realizzazione dell’indagine su un campione rappresentativo di 150 mila persone.
Art. 14 (Disposizioni in materia di attività statistiche sull’emergenza epidemiologica da Covid-19)
L’Istat è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza e per i dodici mesi successivi, a effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi, per comprendere la situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.
Art. 15 (Medicinali soggetti a bollinatura)
Si elimina la bollinatura dei medicinali soggetti a rimborso.
Art. 16 (Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648)
La disposizione ha lo scopo di chiarire quale sia la responsabilità del medico prescrittore rispetto ad un farmaco inserito nella “Lista 648”, ossia l’elenco, istituito ai sensi della legge 648/96, che consente di erogare, a carico del Ssn, previo parere della Commissione Tecnico-Scientifica di Aifa, medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.
Si tratta dell’uso off label di un farmaco, che consente l’accesso gratuito a una terapia farmacologica prima che l’Aifa ne autorizzi la commercializzazione o, per farmaci già autorizzati, per indicazioni diverse da quelle per le quali il medicinale è stato autorizzato in Italia.
Inoltre si specifica che l’uso del farmaco inserito in “Lista 648” esonera il produttore da responsabilità verso i pazienti per quegli usi off label per il quale egli non ha richiesto né ottenuto autorizzazione, e che fanno carico, pertanto, al servizio sanitario nazionale che ugualmente ne ammette la prescrivibilità con oneri a proprio carico.
Art. 17 (Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico)
Si punta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito. A fronte del parere formulato dal Garante della protezione dei dati personali con nota n. 13147 del 3/4/2020, le proposte normative riguardano la modifica di diversi aspetti.
Art. 18 (Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali)
Per l’anno 2020, il fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario (Arcuri).
Art. 19 (Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)
La disposizione mira ad evitare il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell’emergenza Covid-19, con l’indennità prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), ciò in ragione del fatto che entrambe le misure anzidette hanno la medesima finalità.
Art. 20 (Proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali)
Si propone di estendere la dichiarazione di stato di emergenza, in scadenza il prossimo 31 luglio, per ulteriori 6 mesi e cioè fino al 31 gennaio 2021.
Art. 21 (Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)
La modifica punta a consentire al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l’emergenza Covid-19 acquisendo strutture per l’assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione.
Art. 22 (Utilizzo delle donazioni)
Si punta a consentire, superando ogni eventuale incertezza interpretativa, l’utilizzo da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, previsti dal citato articolo 99 e intestati appunto al Dipartimento della protezione civile “dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus Covid-19”, al fine di far fronte alle spese sostenute dal Commissario straordinario.
Art. 23 (Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)
Viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell’Aeronautica. Il tutto, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 5.403.282 per l’anno 2020 e euro 3.241.969 per l’anno 2021.
Allo scopo di sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9 del decreto Cura Italia viene autorizzata la spesa di euro 88.818.000 per l’anno 2020.
Art. 24 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)
Per lo svolgimento, da parte del personale sanitario delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza viene autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
Art. 47 (Limiti ai rincari su mascherine e altri dispositivi di protezione individuale)
Si prevedono prezzi massimi per mascherine e altri dispostivi di prevenzione compresi disinfettanti. Nella bozza non sono indicati i prezzi ma si rimanda ad un allegato che dovrebbe confermare l’entità dei prezzi massimi di questi prodotti che abbiamo già anticipato ieri in un altro articolo (vedi qui).
Art. 134 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
Si stabilisce l’eliminazione dell’Iva fino al 31 dicembre 2020 per tutta una serie di prodotti sanitari e in particolare: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.