Una legge per una professione dimenticata: gli odontotecnici
Certo non basta la presentazione di un disegno di legge a sbloccare un’impasse normativa ormai attiva da tanti, troppi anni, è comunque un passo in avanti per sensibilizzare l’Esecutivo nazionale e le Regioni sulla questione e, ricreando un consenso positivo, il Parlamento potrebbe realizzare quello che sinora i soggetti a cui lo stesso aveva delegato di fare non lo hanno ancora realizzato. IL DDL BOLDRINI
Penso che sia nota la storia delle tribù perdute del Regno di Israele …così come nel Regno delle arti sanitarie ausiliarie e delle professioni sanitarie ausiliarie 22 di queste famiglie professionali riuscirono ad entrare nella Terra Promessa delle Professioni Sanitarie guidate dal profeta “legge 42/99” ma altre famiglie professionali nonostante che conoscessero la via, per una serie di ostacoli non riuscirono ad entrarvi.
Tra le famiglie professionali perdute c’è quella degli odontotecnici che per una legge quasi secolare è ancora denominata come “arte sanitaria ausiliaria” nonostante che altre arti sanitarie ausiliarie analoghe, per esempio il tecnico ortopedico o l’audioprotesista, riuscirono ad evolversi in professioni sanitarie autonome.
Infatti l’attuale inquadramento giuridico del profilo professionale di Odontotecnico è quanto mai datato ed inadeguato in quanto risale al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, quasi un secolo fa, è una normativa ormai estranea all’attuale sistema delle fonti del diritto sanitario che si così evoluto in forma così impetuosa e discontinua, che non ha pari in nessun altro comparto, su cui si impernia il nostro ordinamento costituzionale.
È evidente che siamo in presenza di un oggettivo e colpevole ritardo accumulato dal legislatore nell’aggiornare fonte e disciplina dell’attività professionale dell’odontotecnico in contrato con il richiamato processo di evoluzione delle professioni sanitarie, così ben delineato nella normativa italiana.
È bene ricordare la cronistoria dei vari tentativi di “recuperare la famiglia professionale degli odontotecnici”:
– Le Associazione degli Odontotecnici avviarono nel febbraio 2000 con il Ministero della salute (Ministro Rosi Bindi) il confronto per un nuovo profilo dell’odontotecnico sulla base di quanto previsto dal DLGS 502/92, confronto che si concluse nel giugno 2001 (Ministro Umberto Veronesi) con l’invio da parte di quest’ultimo alla seconda sezione del CSS (competente per i pareri) presieduta dal prof. Raffaele Cuccurullo.
– Ad ottobre-novembre 2001 la seconda sezione CSS, con il parere favorevole della FNOMCeO e di ANDI approvò un testo concordato con le Associazione degli Odontotecnici.
– A dicembre 2001, il Ministero della salute (Ministro Gerolamo Sirchia) preso atto del parere favorevole del CSS, inviò il testo del profilo al Consiglio di Stato per l’ultimo parere previsto dal DLGS 502/92.
– Ad aprile 2002, il Consiglio di Stato rinviò il testo al Ministero della salute poiché l’intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione, con il referendum confermativo dell’ottobre 2001, prevedeva anche in materia di professioni la cd “legislazione concorrente” Stato-Regioni, invitando il Ministero a proporre al Parlamento una specifica legge che fu approvata il 1° febbraio 2006, e cioè la legge 43/06.
– Sulla base della nuova legge le Associazione degli Odontotecnici avviarono un confronto con il Ministero della salute che, costituita l’apposita commissione presso il CSS nel 2007, inviò il vecchio testo già approvato nel 2001 che venne leggermente modificato con l’assenso delle Associazione degli Odontotecnici.
– In tale sede la FNOMCeO e l’ANDI, che facevano parte dell’apposita commissione costituita in seno al CSS, votarono contro in aperta contraddizione con quanto fatto precedentemente, facendo diventare il profilo dell’odontotecnico oggetto dei forti contrasti interni al mondo odontoiatrico.
– Il CSS approvò comunque il testo del profilo che fu trasmesso alle Regioni, in particolare al Coordinamento degli Assessori Regionali nei confronti del quale si accese una vera e propria disputa fra Associazione degli Odontotecnici e mondo odontoiatrico tanto che risultò praticamente impossibile per anni avere un parere favorevole da parte delle Regioni, nonostante alcune di esse si dichiararono d’accordo con il nuovo profilo.
– La situazione di stallo si protrasse per alcuni anni, quando le Associazione degli Odontotecnici ripresero l’iniziativa sul profilo dal 2014 con una serie di iniziative e manifestazioni. Lo stesso Ministero della salute (Ministro Beatrice Lorenzin) si dichiarò pubblicamente favorevole al profilo nel caso in cui il referendum costituzionale del dicembre 2016 fosse approvato, riportando le competenze in materia al Ministero stesso.
– L’11 gennaio 2018, venne approvata la Legge 3/2018 detta Legge Lorenzin che prevede alcune modifiche all’iter previsto dalla previgente Legge sulle Professioni Sanitarie. In sede di dibattito alla Camera e al Senato alcuni emendamenti sollecitati da alcune Associazione degli Odontotecnici furono trasformati in ordini del giorno impegnando il Governo a tener conto, per quanto riguarda gli odontotecnici, dei passaggi già fatti con la precedente legge: parere favorevole del Ministero della salute e del CSS.
Dal 2000 ad oggi le varie Associazione degli Odontotecnici, oltre ad una incessante attività di lobbying presso gli interlocutori istituzionali, hanno organizzato numerose iniziative a sostegno del nuovo profilo con manifestazioni, sit in davanti al Parlamento e al Ministero della salute, audizioni presso varie Commissioni Parlamentari, Convegni, ecc. ecc.
Sarebbe stato il caso, infatti, di esigere e, conseguentemente, codificare requisiti di ben più congrua qualificazione, ai fini dell’espletamento di mansioni e prestazioni ascrivibili alla professione odontotecnica, tanto da richiedere uno specifico percorso di formazione superiore, analogamente a come è avvenuto per le altre famigli professionali sanitarie, tutte, ora, formate negli Atenei.
Si è preferito, invece, seguitare nell’immobilismo normativo, con grave danno inferto sia alla professionalità dell’attività dell’odontotecnico che alla tutela della salute, non solo quella orale o dentale.
Il riconoscimento della qualifica professionale configurerebbe il sacrosanto approdo per una figura che, oggi più che mai, è in grado di rendere evidenti le precondizioni che sorreggono la necessità di adeguare la normativa in materia in quanto la realizzazione di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico e l’utilizzo delle correlative attrezzature presuppongono, infatti, un elevato e, in prospettiva, crescente livello di formazione scientifica, implicando, giocoforza, un maggior grado di autonomia e conseguente responsabilità.
Ciò è ancor più vero, se si tiene conto dell’entrata a regime delle norme approntate dal Regolamento (UE) 2017/745. In sostanza, il diritto europeo richiede ai nostri “fabbricanti” massima attenzione sul versante della valutazione di conformità, della vigilanza, della sorveglianza sul mercato e della rintracciabilità dei richiamati dispositivi, perciò l’attuale deminutio non è quindi più ammissibile.
Il legislatore non può che prendere atto degli avanzamenti intervenuti in ambito sanitario e delle trasformazioni in atto e rendere la dovuta dignità giuridica alla professione di Odontotecnico, ancora denominata con il termine desueta di arte sanitaria ausiliaria prefigurando sia una regolamentazione transitoria per chi già opera nel settore ma soprattutto proponendo un attuale assetto di disposizioni preordinate all’abilitazione e allo svolgimento dell’attività odontotecnica.
Per ovviare alle note difficoltà di Ministero della Salute e Regioni su questa questione e facendo proprio l’intento riformatore delle Associazioni degli Odontotecnici dal Parlamento iniziano ad essere presentate proposte di legge che, con norma primaria tentino di dar attuazione a quello che era stato delegato invece al Dicastero della Salute e alle Regioni.
Il primo disegno di legge di questa legislatura è quello (AS.2203) della senatrice Paola Boldrini, Vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità (PD) i cui contenuti ricalcano e fanno propri lo schema di profilo professionale già approvato dal CSS nel 2007 e quindi legittimato dal massimo organismo scientifico del Ministero della Salute.
In particolare, con questo disegno di legge, in deroga a quanto previsto in materia di istituzione di nuove professioni sanitarie dalle leggi 1° febbraio 2006, n. 43, e 11 gennaio 2018, n. 3, si istituisce la professione sanitaria di odontotecnico ricomprendola tra le professioni sanitarie dell’area tecnico-assistenziale di cui all’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.
Si definisce, pertanto, l’ odontotecnico il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante e dell’iscrizione allo specifico albo professionale di cui all’articolo 3, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, cui è riservato in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo e che può collaborare, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, solo all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.
Si precisa, inoltre che la produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all’interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l’esclusiva responsabilità dell’odontotecnico, il quale, nell’ambito delle proprie competenze:
a) è responsabile dell’organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;
b) esegue, su indicazione dell’abilitato all’esercizio dell’odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
c) svolge attività didattica, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Inoltre si definisce che, al fine di esercitare la professione sanitaria di odontotecnico sia necessario conseguire la laurea in odontotecnica, da istituire ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dei decreti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed essere iscritto all’albo professionale degli odontotecnici istituito presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui alla legge n. 3 del 2018.
Ovviamente è prevista una norma transitoria che precisa che i titoli di odontotecnico conseguiti con la precedente normativa siano equipollenti all’istituendo diploma di laurea in odontotecnica e idonei al proseguimento dell’attività professionale secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge e consentono la formazione post-laurea compresa l’iscrizione alla specifica laurea magistrale.
Certo non basta la presentazione di un disegno di legge a sbloccare un’impasse normativa ormai attiva da tanti, troppi anni, è comunque un passo in avanti per sensibilizzare l’Esecutivo nazionale e le Regioni sulla questione e, ricreando un consenso positivo, il Parlamento potrebbe realizzare quello che sinora i soggetti a cui lo stesso aveva delegato di fare non lo hanno ancora realizzato.
Il paradosso è che, invece, la contrattazione in sanità da tempo la questione l’avevano risolta da tempo in quanto il profilo professionale di odontotecnico, per i pochi, purtroppo, dipendenti nelle Aziende sanitarie sono inquadrati nel CCNL del personale del comparto sanità nella categoria D, cioè quella dei laureati, insieme ad infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari….una volta tanto la contrattazione sindacale anticipa la normativa…
Saverio Proia